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1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormenteconcorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piùampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoabrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), delcomma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o latrasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione diinizio attività da presentare al comune competente per territorio aisensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ladichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione dellacompetente Azienda sanitaria locale in merito ai requisitiigienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità deilocali,nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabiledell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie primein conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle normeigienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualitàdel prodotto finito.

2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui alcomma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione peril consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'aziendacon l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e conl'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesacon la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto aisensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto adisciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese chesvolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazionedelle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al paneprodotto secondo un processo di produzione continuo, privo diinterruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o allaconservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedidella panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego ditecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento delprocesso di lievitazione, da porre in vendita entro un termine chetenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitariaesercitano le rispettive funzioni di vigilanza

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presentearticolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


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