Iltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in acronimoTUBC oTUB, datesto unico bancario), è untesto unico dellaRepubblica Italiana, emanato con il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1º gennaio1994.[1]
Esso sostituì tutta la legislazione bancaria italiana precedente, essenzialmente contenuta nel regio decreto legge 6 novembre 1926 n. 1830 e nel Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,[2] convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141[3] e disciplinò l'attività delle banche, del credito e della vigilanza su di esse.
La norma raccolse organicamente la disciplina normativa bancaria italiana, e all'art. 10 chiarisce l'oggetto dell'attività bancaria, affermandone il carattere diimpresa,[4](e non più di ente emanazione dello Stato o sotto lo stretto controllo di quest'ultimo), consistente nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, abolendo contestualmente la categoria degliistituti di credito a medio e lungo termine e quella dellebanche di interesse nazionale.
Con la nuova normativa, le banche possono costituirsi solo come società di diritto privato, specificatamente insocietà per azioni osocietà cooperativa (queste ultime solamente comebanche popolari o banche di credito cooperativo),[5] ed hanno poteri più ampi di azione e di creazione di nuovimercati, anche esteri. Una delle novità del TUB, rispetto alla precedente disciplina, è l'intrduzione del concetto dibanca universale dotata di natura imprenditoriale e che può esercitare congiuntamente la raccolta del risparmio presso il pubblico dei creditori e, allo stesso tempo, l'esercizio del credito a medio e lungo termine, così come la previsione di standard affidabili per la determinazione dicriteri e valori di stima e valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca, anche quando essa sia condotta da soggetti terzi.[6]
Accanto ad una maggiore autonomia delle banche, si è cercata un maggiore rafforzamento dei poteri di vigilanza, che consentisse di monitorare l'attività bancaria attraverso lo strumento della vigilanza prudenziale. Di conseguenza il sistema finanziario italiano è divenuto più articolato e complesso, per effetto della creazione di un mercato finanziario europeo. Quest'ultimo ha richiesto la formazione di un fondo interbancario dei depositi, al fine di agevolare il sistema dei pagamenti; ha richiesto la nascita o lo sviluppo di grandi gruppi bancari, per fronteggiare la concorrenza estera e per offrire ai clienti prodotti efficienti e a basso costo; ha richiesto l'adeguatezza patrimoniale delle banche, per far fronte a improvvisi problemi finanziari, anche internazionali; ha regolato le partecipazione delle banche nelle società di tipo industriale; ha permesso la nascita di nuovi organi di vigilanza.
Il testo unico disciplina nello specifico l'attività bancaria, la concessione dei finanziamenti da parte delle imprese non bancarie, i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica. Le attività sono "riservate" a soggetti specifici che includono: lebanche, gliintermediari finanziari, gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL). Per ciascun soggetto, il testo unico definisce le attività soggette a riserva, i requisiti per l'autorizzazione, per la partecipazione al capitale e degli esponenti aziendali. Sono altresì definiti i poteri della vigilanza e disposizioni specifiche per la tutela della trasparenza contrattuale con clientela (in modo similare alTUIF nell'ambito deiservizi di investimento). Come avviene per le imprese di investimento, il testo unico disciplina le specifiche procedure fallimentari e di intervento nell'ambito della crisi e della risoluzione delle banche e degli altri soggetti disciplinati dalla normativa. Il testo unico si limita a definire il quadro normativo senza fornire disposizioni dettagliate, che invece sono lasciate alla normativasecondaria da parte delle autorità creditizie definite nella normativa primaria.
L'assetto delle autorità competenti disciplinata dal testo è articolata nelle seguenti entità[7]:
La disciplina definisce tre tipologie di vigilanza[8]: