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Categoria:Diritto societario |
Lasocietà in nome collettivo (S.n.c.), nell'ordinamentoitaliano, è unasocietà di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 delcodice civile, in cui tutti isoci rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).[1]
Come per molti altri termini e forme deldiritto commerciale italiano, le origini del termine "società in nome collettivo" possono essere fatte risalire alla terminologia commerciale francese, la quale aveva introdotto, almeno dalla fine delSeicento, il terminesociété en nom collectif.[2] Il termine "nom collectif" era già usato nei testi di diritto e di linguistica francese, per definire i cosiddetti "nomi collettivi", cioè i nomi di una collettività di persone come ad esempio tribù, popoli, cittadini ecc.[3][4][5][6][7][8]
Il cosiddettoCode Savary (1673) dellaFranciacolbertiana sicuramente rappresenta uno spartiacque nella produzione della normativa sulle società di persone e sulle società in nome collettivo; pur essendo il termine rimasto lo stesso, non vi era perfetta corrispondenza con il significato odierno di società in nome collettivo; già esistevano in precedenza società simili seppur chiamate diversamente e non codificate dalle leggi.
Ha normalmente ad oggetto l'esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura difallimento.
Il codice distingue due tipi di società in nome collettivo[9]:
Le differenze tra lasocietà semplice e la società in nome collettivo sono molteplici; in particolare nelle società in nome collettivo vi è:
L'iscrizione della società si realizza con il deposito dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2295 c.c., che deve essere redatto per iscritto, a opera degli amministratori, presso ilregistro delle imprese (art. 2296 c.c. Pubblicazione): per l'iscrizione nel registro delle imprese è indispensabile che le firme dell'atto sianoautenticate da un notaio (che assume così l'obbligo di registrarlo e depositarlo al registro imprese in nome e per conto degli amministratori). Se una S.n.c. è costituita senza l'atto scritto, o se l'atto non è depositato presso il registro delle imprese, si parla di società irregolare, per la quale si applicano le regole della società semplice, come ad esempio le società di fatto (costituite tacitamente) o le società occulte (il vincolo sociale è tenuto nascosto). L'atto costitutivo deve contenere (art. 2295 c.c.), a pena di invalidità[9]:
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo limitazioni della procura o dell'atto costitutivo, che non possono essere opponibili a terzi se non iscritte nel registro delle imprese (art. 2298 c.c.).[13]
Il socio non può, senza il consenso (espresso o presunto) degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare ad altre società concorrenti (art. 2301 c.c.).[14]In caso di inosservanza, il socio è tenuto al risarcimento del danno e può essere escluso dalla società per grave inadempienza.
La normativa per le S.n.c. è "contrastante"[15]:
La società in nome collettivo si scioglie perstesse cause previste dall'articolo 2272 c.c. per lasocietà semplice, a queste ipotesi vanno aggiunti il fallimento (se la società svolge attività commerciale) e il provvedimento dell'autorità governativa. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono[20]:
I punti 1 e 2 devono essere comunicati ai soci a mezzo raccomandata; possono essere impugnati dai soci nel termine di 2 mesi dalla comunicazione testé detta, in caso contrario si intendono approvati.
Qualora 1 e 2 venissero impugnati il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione vengano esaminate separatamente dalle questioni della divisione. I liquidatori sono liberati di fronte ai soci con l'approvazione del bilancio finale.
I liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese. I creditori sociali rimasti insoddisfatti, dopo la cancellazione possono aggredire il patrimonio dei soci o dei liquidatori, qualora venga dimostrata la colpa del liquidatore nel mancato pagamento. Le scritture contabili e i documenti depositati presso la persona designata dalla maggioranza devono essere conservati per 10 anni dalla cancellazione.[21]
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