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Categoria:Diritto societario |
Lesocietà di persone, neldiritto commerciale, sonosocietà definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto alcapitale.[1] Non acquistano mai lapersonalità giuridica (cosa che invece avviene per lesocietà di capitali) ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra ilpatrimonio della società e quello del socio che varia a seconda del tipo considerato.[2]
Dal punto di vista formale, i tipi di società di persone sono tre[3]:
Non sono considerabili società di persone, anche se a esse spesso accomunate:
Fermo restando che la qualifica di amministratore è strettamente collegata alla responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali (e quindi non possono essere amministratori i soci accomandanti di S.a.s., salvo perdere il beneficio della responsabilità limitata), l'amministrazione delle società di persone può essere di due tipi[4]:
Le Società di persone agiscono sotto unaragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. Per le S.a.s. la ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci accomandatari.
Questi tipi di società si costituiscono per scrittura privata autenticata da un Notaio oppure per atto pubblico. L'atto costitutivo deve essere poi depositato a cura del Notaio per l'iscrizione nelregistro delle imprese. Entro 30 giorni occorre inoltre comunicare all'Agenzia delle entrate l'inizio dell'attività per farsi attribuire il numero dipartita IVA.
Nelle S.n.c. tutti i Soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali[5], nelle S.a.s. sono presenti due distinte categorie di Soci[6]:
La responsabilità deisoci nei confronti delle obbligazioni sociali è[7]:
I finanziamenti nelle sociètà di persone sono costituiti da capitali necessari per lo svolgimento del processo produttivo e per la realizzazione degli investimenti a lungo termine.
L'ammontare dei finanziamenti necessari all'impresa dipende da diversi fattori:
Il capitale proprio è formato dai conferimenti in natura che l'imprenditore o i soci apportano nell'impresa al momento della costituzione. Il capitale proprio è[8]:
Il capitale di debito è costituito dai finanziamenti che l'azienda acquisisce con i titoli di debito da finanziatori esterni come la banca o società finanziarie.
Vi sono due tipi di debiti:
Il capitale di debito è:
Le fonti di finanziamento possono combinarsi fra di loro e possono essere:
La scelta delle fonti di finanziamento dipende da diversi fattori:
La disciplina reddituale delle società semplici
Il trattamento fiscale dei redditi dellesocietà semplici (s.s.) presenta caratteristiche differenti rispetto a quello applicabile alle altre società di persone di natura commerciale (società in nome collettivo esocietà in accomandita semplice). L'unico elemento comune è il principio dellatrasparenza fiscale, secondo cui il reddito prodotto è imputato direttamente ai soci.[9] Questo significa che la società semplice non paga direttamente le tasse, ma i redditi prodotti sono attribuiti ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione. Ciascun socio dichiara la propria quota di reddito nella dichiarazione dei redditi e applica la propriaaliquotaIRPEF.
Per le società semplici la qualificazione del reddito avviene sulla base dell'attività economica effettivamente svolta[10], a prescindere dall'oggetto sociale dichiarato. Tale criterio si distingue da quello previsto per le società in nome collettivo (s.n.c.) e per le società in accomandita semplice (s.a.s.), i cui redditi sono classificati comeredditi d'impresa, a prescindere dalla loro origine[11].
L'analisi del regime fiscale applicabile ai redditi delle società semplici richiede innanzitutto l'individuazione del tipo di attività economica non commerciale esercitata. L'attività economica è infatti un elemento essenziale del contratto di società, con cui si intende un insieme di atti diretti al perseguimento di un fine economico, nel quale i costi devono essere coperti dai ricavi, così da generare un margine positivo[12].
In base alla normativa tributaria e alle limitazioni previste dal diritto civile, è possibile individuare le varie categorie di reddito producibili da una s.s.. Tra questi rientranorenditi fondiari,redditi di capitali,redditi diversi eredditi di lavoro autonomo[13]. Tali redditi sono determinati secondo le medesime regole applicabili allepersone fisiche e concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Da un punto di vista strutturale, la società semplice non è tenuta a formalizzare uncapitale sociale, né ad indicarne il valore. Non è necessario quindi specificare la somma dei conferimenti iniziali dei soci. Inoltre, le s.s. non sono obbligate a individuare formalmente, nell'atto costitutivo, un patrimonio sociale distinto da quello dei soci, né a redigere unbilancio di esercizio. La normativa non prevede una disciplina specifica del capitale sociale: è sufficiente che i soci dispongano dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività prescelta, senza l'obbligo di valutare i conferimenti o di mantenere nel tempo unpatrimonio netto pari al valore iniziale. Questa impostazione deriva dal fatto che nelle s.s. il capitale sociale ha una funzione limitata di garanzia per i creditori: questi possono rivolgersi indistintamente alla società o ai soci illimitatamente responsabili, senza dover prima aggredire il patrimonio sociale. Dal punto di vista fiscale esiste uno stretto rapporto tra società e soci. Questi ultimi sono considerati gli effettivi possessori del reddito prodotto, anche quando non svolgono funzioni amministrative. Tale rapporto giuridico esprime lacapacità contributiva legata all'incremento patrimoniale derivante dall'attività svolta.
La società semplice determina il proprio reddito complessivo attraverso un'apposita dichiarazione (modello REDDITI SP), sommando i redditi riconducibili alle diverse categorie previste per le persone fisiche. Il reddito così determinato è attribuito ai soci secondo ilprincipio di trasparenza fiscale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili. Le modalità di attribuzione sono le stesse previste per le s.n.c.[14]
Alcuni oneri sostenuti dalle società possono essere attribuiti direttamente ai soci, che li deducono o li detraggono[15][16] secondo la medesima proporzione utilizzata per l'attribuzione dei redditi. La distribuzione di utili già attribuiti ai soci per trasparenza non ha rilevanza fiscale, ma modifica solo il costo fiscale della partecipazione. I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, a imposta sostitutiva o i redditi esenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile della società e non vengono attribuiti ai soci. La loro distribuzione successiva non è soggetta a tassazione.
La società semplice è obbligata alla presentazione annuale del modello REDDITI SP, ad eccezione del caso in cui non abbia prodotto alcun reddito per tutto il periodo d'imposta e non sia soggetta agli obblighi di tenuta delle scritture contabili[17]. La perdita della pluralità dei soci che si protrae per oltre sei mesi costituisce causa di scioglimento[18]. In questo caso, se il socio superstite prosegue l'attività come imprenditore individuale, l'Agenzia delle Entrate considera il reddito prodotto dopo lo scioglimento come reddito di impresa individuale. La società è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'ultimo periodo di imposta fino allo scadere dei sei mesi utili per la ricostituzione della pluralità dei soci tramite il modello REDDITI SP. Il socio superstite, invece, dichiara il reddito residuo tramite ilmodello REDDITI PF.
Gli obblighi dichiarativi delle società di persone sciolte senzaprocedura di liquidazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie previste[19]. Le specifiche modalità e scadenze previste per le società in liquidazione trovano applicazione solo nei casi di scioglimento, con formale apertura della liquidazione[20]. In questi casi le dichiarazioni relative al periodo "ante liquidazione" devono essere presentate in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di scioglimento.
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