
Loscioglimento di un’assemblea legislativa (o che dir si vogliaparlamento) è unistituto giuridico, spesso prerogativa di uncapo di Stato e contemplata dunque da unaCostituzione, che comporta le dimissioni simultanee ed obbligatorie di tutti o parte dei membri, di solito anticipatamente rispetto alla fine naturale del mandato (ma non sempre), del suddettoorgano legislativo, in previsione, generalmente, di unrinnovo elettorale o di un insediamento che comporti la formazione di una successiva nuova assemblea.
Esso, tipico deisistemi parlamentari esemipresidenziali (ma anche di alcunisistemi presidenziali e misti), si differenzia dal suo aggiornamento oproroga, o ancora dalla fine di una sessione parlamentare, poiché ciascuno di questi istituti dà inizio a un periodo di inattività (chiamato “Pausa parlamentare”) dopo cui si prevede che gli stessi membri in carica si riuniscano nuovamente.
Altresì, tale istituto si differenzia dall'abolizione dell'assemblea o, sebbene porti a pari effetti giuridici, da un suo scioglimento “coatto” (spesso effettuato perdecreto ovi et armis da individui di potere,ribelli o dalleforze armate in seguito arivoluzioni,guerre ocolpi di stato), poiché, in questi casi, vi è essenzialmente una violazione o una forzatura irrazionale deldettato costituzionale o, quantomeno, dell’ordinario assetto istituzionale di tipo civile, frequentemente senza la previsione di un imminente o certorinnovo elettorale o, in altri casi,processo costituente.


Nella maggior parte dei paesi dell’Europa continentale, lo scioglimento non ha effetto immediato – vale a dire, uno scioglimento innesca semplicemente un’elezione, ma l’assemblea uscente (o, in alcuni ordinamenti, ladeputazione permanente) continua nel suo mandato (seppur, spesso, aggiornando la seduta ad un certo momento) ed i suoi membri, o parte di essi,rimangono in carica finché un’assemblea entrante si riunisca per la prima volta. In questi sistemi, tuttavia, le elezioni ordinariamente programmate si tengono spesso prima che l'assemblea raggiunga la fine di un periodo fisso (o al massimo in un congruo periodo successivo costituzionalmente accettato) e non richiedono dunque uno scioglimento anticipato, dato che questo è automaticamente attuato al termine effettivo del mandato.

Nella maggior parte deisistemi Westminster, invece, lo scioglimento pone legalmente fine all'esistenza dell'assemblea, determinando un temporaneo “vuoto di potere”, che può essere colmato in circostanze particolari “richiamando”, se necessario, l’assemblea uscente. Per questa peculiarità, i sistemi di Westminster prevedono anche scioglimenti attivabili automaticamente al termine di un termine fisso o massimo, poiché l'atto stesso di scioglimento è sinonimo della scadenza del mandato dell'assemblea.
Scioglimenti anticipati possono essere possibili per risolvere conflitti insanabili nel rapporto tra gli organi, fallimenti nell’ottenimento della fiducia, stalli prolungati tra l'esecutivo ed illegislatore o ancora per cercare o confermare un sostegno politico. Alcuni sistemi consentono anche un auto-scioglimento con voto dell’assemblea, ma a volte ciò è possibile anche tramite un'azione esecutiva, specie nei sistemiautoritari.
In una legislaturabicamerale, infine, in base all’ordinamento ed ai poteri delle camere, lo scioglimento può applicarsi congiuntamente o separatamente allacamera bassa (spesso quella rappresentante il volere popolare più diretto) ed allaCamera alta (spesso rappresentante istanze regionali, federali osuper partes), oppure può applicarsi solo alla Camera bassa, con la Camera alta quasi mai completamente sciolta. In unsistema bicamerale in stile Westminster, l'espressione "scioglimento del parlamento" si riferisce tipicamente allo scioglimento della camera bassa.
Nell’ordinamento costituzionale italiano, ilPresidente della Repubblica ha l'autorità, ai sensi dell’Art. 88 dellaCostituzione, di sciogliere ilParlamento (o anche una sola camera, sebbene ciò non sia mai successo) ed indire, di conseguenza, nuoveelezioni, fino alle qualivengono estesi i poteri del Parlamento e del Governo uscenti; tuttavia, il Presidente perde tale autorità durante il cosiddetto “semestre bianco”, ovvero gli ultimi sei mesi del suo mandato settennale, a meno che tale periodo non coincida almeno in parte con gli ultimi sei mesi del quinquennio del Parlamento.[1]
Sebbene tecnicamente possa esercitare tale potere a piacimento, accade sempre che dopo ogni dimissione delConsiglio dei Ministri, che possono essere decise liberamente dalPresidente del Consiglio, o causate da unvoto di sfiducia, o ancora dopo delleelezioni politiche inconcludenti, il Presidenteconsulti i Presidenti dei due rami del Parlamento, le delegazioni deigruppi parlamentari e deisenatori a vita al fine di trovare qualcuno che possa essere nominatocapo del governo e guidare un nuovogoverno con la fiducia di entrambe le Camere. Qualora ciò non sia possibile, il Presidente scioglie il Parlamento ed indice una nuova tornata elettorale. Dall'entrata in vigore della Costituzione nel1948, il Parlamento italiano è stato sciolto nove volte prima della fine del suo mandato quinquennale, nel1972,1976,1979,1983,1987,1994,1996,2008 e2022.
Lo scioglimento delParlamento delRegno Unito avviene automaticamente cinque anni dopo il giorno in cui il Parlamento si è riunito per la prima volta a seguito di un'elezione generale, o in una data anteriore mediante proclamazione reale su richiesta del primo ministro. Tuttavia, secondo iLascelles Principles - con cui, nel 1951, furono informalmente positivizzate leconvenzioni costituzionali britanniche - ilmonarca inglese può rifiutare lo scioglimento della Camera:Leopoldo Elia li richiamava per dimostrare che non sarebbe richiesto in buona fede uno scioglimento utile per riportare la disciplina all’interno del partito di maggioranza, invece che per rafforzarlo nella sua unitarietà nella competizione con l’opposizione[2].
La prerogativa regia di sciogliere laCamera dei comuni è stata confermata e disciplinata dalDissolution and Calling of Parliament Act 2022, che ha anche abrogato ilFixed-term Parliaments Act 2011. In virtù delle modifiche così apportate all'Allegato 1 delRepresentation of the People Act del 1983, lo scioglimento del Parlamento innesca automaticamente le elezioni generali.