Larisoluzione del contratto è unistituto giuridico dell'ordinamento civileitaliano che scioglie il vincolo contrattuale. Esso non colpisce ilnegozio, ma ilrapporto, si può far valere solo prima che ilcontratto sia compiutamente eseguito.[1]
La risoluzione può avvenire per:
Avviene quando le parti, con un nuovo consenso, pongono fine alle conseguenze del rapporto obbligatorio esistente tra di loro. Talora è lo stessocontratto che stabilisce ildiritto direcesso a favore di una o di ognuna delleparti. Nell'ipotesi il contratto si risolve in seguito alla manifestazione unilaterale divolontà che trae riconoscimento dall'anterioreaccordo. Altre volte è lalegge che concede il diritto di recesso unilaterale come ad es. nel contratto dimandato. Nei contratti di durata indeterminata è ammessa l'estinzione del rapporto per disdetta unilaterale.
È prevista per i solicontratti a prestazioni corrispettive. La causa di risoluzione si manifesta durante la vita del rapporto obbligatorio nei tre casi previsti dalCodice civile ossia nell'inadempimento della controparte, nell'impossibilità sopravvenuta di unaprestazione e nell'eccessiva onerosità.
Nel caso di risoluzione legale, si dovrà adire ungiudice al fine di accertare il verificarsi dei presupposti per ottenere la risoluzione. Il giudice dovrà verificare, inoltre, che l'inadempimento non sia irrilevante.[3] L'eventuale sentenza di accoglimento sarà di tipocostitutivo e gli effetti della medesima saranno retroattivi.[4]
La risoluzione del contratto può avvenire, oltre che per l'intervento di un giudice (ope iudicis), anche di diritto (ipso iure). I casi in cui può avvenire tale risoluzione sono espressamente previsti dal codice e sono: