| Delitto di Ricettazione | |
|---|---|
| Fonte | Codice penale italiano Libro II,Titolo XIII,Capo II |
| Disposizioni | art. 648 |
| Competenza | tribunale monocratico |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Arresto | facoltativo |
| Fermo | consentito |
| Pena | reclusione da 2 a 8 anni emulta da 516 a10 329 euro |
Laricettazione consiste nell'acquisto da parte di chiunque dibeni illecitamentesottratti a un terzo o, più in generale, l'acquisto di beni derivanti da undelitto di qualsivoglia entità e natura.A seconda degliordinamenti giuridici essa può assumere risvolti criminali con conseguenze variabili.
Nell'ordinamento giuridico italiano essa è unreato disciplinato dall'articolo 648 delcodice penale, che definisce lafattispecie diricettazione come quell'azione (tesa a procurareprofitto per sé stessi o altri) di acquistare, detenere od occultare cose provenienti da un delitto; parimenti è responsabile di ricettazione chi si adopera indirettamente per far acquistare, detenere od occultare detti beni. Ai fini della legge, si ha ricettazione quando il soggetto che ne è responsabile è diverso da colui che ha eseguito materialmente il reato con il quale è venuto in possesso delle cose oggetto di ricettazione[1].
Di conseguenza, contrariamente allavulgata comune, il reato di ricettazione non è limitato all'ipotesi in cui una persona acquisti un oggetto rubato altrove (consapevole o meno che esso sia di provenienza illecita), ma ricomprende anche l'ipotesi in cui la persona si adoperi in proprio o per conto di altri ad occultare tale oggetto (per esempio nascondendolo in casa propria o di un proprio conoscente).
Il delitto presupposto può essere unfurto, unarapina o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui egli può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.
La ricettazione non dev'essere confusa con l'incauto acquisto, ossia l'acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 del codice penale).
Lasanzione prevista dall'art. 648 del codice penale è quella dellareclusione da 2 ad 8 anni congiunta allamulta da 516 a10 329 euro.
A discrezione dell'organo giudicante, nell'ipotesi la fattispecie criminosa sia di lieve entità, è irrogabile al colpevole lapena prevista dal II comma dell'art. 648 che, decisamente più tenue, prevede lareclusione sino a sei anni e lamulta fino a 516 euro.
Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore del delitto presupposto.
avv. Pietro Semeraro,Tipicità e colpevolezza nel delitto di ricettazione, Rivista penale, 2015;
Mario Zanchetti,Ricettazione, Digesto disc. pen., vol. XII, Torino, 1999.
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