Lalocuzione latinares mancipi indica indiritto romano una classe di beni giuridici comprendente cose e diritti ritenuti in epoca antica di maggior valore.
Mancipi è il genitivo di "mancipium", termine che in origine indicava l'atto dellamancipatio, unico modo in cui era possibile trasferire la proprietà dellares mancipi. Di qui il nome.
Eranores mancipi i fondi e gli edifici siti in Italia, glischiavi e glianimali che potevano esser domati sul collo o sul dorso (quali i cavalli o gli asini), e leservitù prediali.
Ilgiurista romanoGaio ci fornisce l'elencazione completa di talires nelle sueistituzioni:
(Gaio 2.14a)
Nel diritto romano più antico, e ancora nel diritto romano classico, a tale categoria dires (trasferibili come abbiamo detto con l'atto rituale dellamancipatio) si contrapponeva la categoria delleres nec mancipi, che potevano esser trasferite con la semplice consegna delle cose.
In epoca postclassica la distinzione venne quasi del tutto abbandonata e il rito dellamancipatio cadde in desuetudine. Ma fu solo conGiustiniano che lamagna differentia venne abolita formalmente con unaCostituzione imperiale. Di essa infatti non v'è alcuna traccia nelCorpus iuris civilis.