
Unaregione a statuto speciale è unaregione italiana dotata di unostatuto speciale approvato dal Parlamento conlegge costituzionale ai sensi dell'art. 116 dellaCostituzione della Repubblica Italiana.
L'esigenza di concedere particolari forme di autonomia ad alcuni territori si venne a creare immediatamente dopo la fine dellaseconda guerra mondiale. Con ildecreto-legge nº 21 del 27 gennaio1944 e con il d.l. nº 91 del 18 marzo 1944 furono create le figure rispettivamente dell'Alto commissario per la Sardegna e dell'Alto commissario per la Sicilia; queste figure furono coadiuvate da unaGiunta consultiva (istituita con d.l. nº 90 del 16 marzo 1944 per la Sardegna, e con il sopracitato d.l. 91/1944 per la Sicilia) e quindi da unaConsulta regionale rappresentativa dei partiti e dei sindacati regionali (istituita per la Sicilia condecreto legislativo luogotenenziale nº 416 del 28 dicembre 1944 e per la Sardegna con d. lgs. lgt. nº 417 dello stesso giorno).[1]
La Sicilia ebbe il suo statuto speciale con r.d.lgs. 455, 15 maggio1946, dunque prima dello stessoreferendum istituzionale del 2 giugno 1946 oltre che dellaCostituzione della Repubblica. Il 5 settembre 1946, nell'ambito dellaConferenza di pace di Parigi, venne firmato l'Accordo De Gasperi-Gruber, che prevedeva la concessione alle province di Trento e Bolzano di un «potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo».Entrò inoltre in vigore anche il d.lgs.lgt. nº 545, 7 settembre1945 che costituiva laCircoscrizione autonoma della Valle d'Aosta.[2]
Le autonomie speciali così concesse furono coperte dall'art. 116 della nuova Costituzione italiana, entrata in vigore il 1º gennaio1948. La XVII disposizione transitoria e finale della Costituzione previde che l'Assemblea Costituente avrebbe dovuto decidere in materia di statuti regionali speciali (oltre che di legge elettorale delSenato della Repubblica e legge sulla stampa) entro il 31 gennaio 1948: in virtù di questa previsione, il 26 febbraio 1948 vennero approvate leleggi costituzionali contenenti gli statuti in questione, in deroga al procedimento ordinario di approvazione di una legge costituzionale previsto dall'art. 138 della Costituzione stessa, per la Sicilia, Sardegna, la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige.[1]
L'ultima regione ad autonomia speciale ad essere costituita fu il Friuli Venezia Giulia, la cui determinazione dei confini fu resa delicata dalla loro rilevante importanza geopolitica nell'ambito dellaguerra fredda, in quanto, fino alla rottura diTito con l'Unione Sovietica, vi correva la divisione tra il blocco occidentale e quello socialista. Lo statuto della regione Friuli Venezia Giulia fu approvato nel gennaio 1963.
Nel corso degli anni gli statuti sono stati integrati e modificati condiverse leggi costituzionali.
Tali Regioni sono attualmente cinque:
Le particolari forme e condizioni di autonomia di una Regione a statuto speciale sono fissate dalloStatuto regionale. Lo Statuto regionale di una Regione a statuto speciale è dettostatuto speciale e disciplina le competenze esclusive concesse alla Regione.
La principale differenza tra lo statuto speciale e lo Statuto regionale di una Regione a statuto ordinario, detto invecestatuto di diritto comune, è che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato conlegge regionale, lo statuto speciale è adottato conlegge costituzionale, così come ogni sua modifica. Le leggi costituzionali nnº 1/1999 e 3/2001 hanno accresciuto l'autonomia e i poteri delle regioni a statuto ordinario, soprattutto per un aumento delle materie con competenzaconcorrente tra Stato e Regione, tanto che si parla di una riduzione (relativa) dell'autonomia delle regioni a statuto speciale.
La l. cost. 2/2001, per ovviare a questo inconveniente, ha previsto la possibilità per le Regioni a Statuto speciale di adottareleggi statutarie (o "di governo"). Questa categoria di atti si differenzia da una normalelegge regionale, perché:[7]
Tuttavia la legge statutaria si differenzia anche dalloStatuto regionale ordinario, che necessita di doppia deliberazione (a maggioranza assoluta), ed inoltre abbraccia un ambito oggettivo di disciplina non perfettamente coincidente: la Regione o la Provincia di diritto differenziato infatti può regolare con legge statutaria la materia elettorale, la forma di governo, l'iniziativa legislativa popolare ed il referendum, ma non può porre norme di principio analoghe alle norme programmatiche statutarie degli Statuti ordinari.[7]
I principi stabiliti negli statuti speciali vengono definiti da unacommissione paritetica Stato-Regione con idecreti legislativi di attuazione, che si differenziano dalla figura generale deidecreti legislativiex art. 76 perché non necessitano di apposita legge di delega.
Nelle regioni a statuto speciale vengono previsti tre tipi dipotestà legislativa:
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome continua a valere, anche dopo la riforma del Titolo V, il cosiddetto "parallelismo delle funzioni", per cui la Regione ha la competenza amministrativa nelle materie in cui esercita la potestà legislativa, in forza dello Statuto ma anche della clausola di equiparazioneex art. 10 l. cost. 3/2001. Pertanto la competenza amministrativa generale non è attribuita ai Comuni, come invece accade nelle Regioni a Statuto ordinario in virtù del nuovo art. 118 comma 1 della Costituzione, ma continua a valere il modello della "amministrazione indiretta necessaria" secondo il modello del vecchio art. 1183, ovvero della delega di esercizio agli enti locali da parte delle Regioni.[8]
La legge di attuazione della riforma del Titolo V, legge 131/2001 (cosiddetta "leggeLa Loggia") prevede espressamente all'articolo 11 comma 2 il trasferimento delle competenze amministrative "ulteriori" riconosciuteex art. 10 l. cost. 3/2001 da parte dello Stato alle Regioni a mezzo di decreti legislativi di attuazione. Benché parte della dottrina sostenesse che queste competenze spettassero ai Comuni, per equiparazione alla nuova disciplina di diritto comune,[9] la Corte costituzionale con sentenza n° 314 del 2003 ha approvato questa procedura, affermando la sopravvivenza del parallelismo delle funzioni nelle Regioni e Province a Statuto speciale.
Le cinque Regioni a regime differenziato hanno sempre goduto di particolari privilegi di finanza regionale, che hanno spesso determinato il tentativo di "migrazione" verso la Regione speciale di Comuni di confine delle Regioni ordinarie (emblematico il caso diCortina d'Ampezzo,Livinallongo del Col di Lana,Colle Santa Lucia eSappada).[10] Del resto nel 2000 la spesa mediapro capite di un ente a Statuto speciale era praticamente il doppio di quella di un ente ad autonomia ordinaria (3257 euro contro 1852 euro).[11]
Le Regioni e Province ad autonomia speciale hanno sempre goduto della possibilità di istituire con legge tributi propri, possibilità prevista ma di fatto negata, prima della riforma del Titolo V, alle altre Regioni; inoltre la percentuale di compartecipazione ai tributi erariali era molto più alta di quella delle Regioni di diritto comune, oscillando tra il 5% ed il 100%. In Sicilia addirittura l'intero gettito dei tributi erariali spetta alla Regione, ed è lo Stato a compartecipare.
Attualmente, in seguito alle riforme del 2001, la differenza tra Regioni speciali ed ordinarie si è attenuata anche in questo campo. Intanto la normativa di attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione, legge 42/2009, prevede che la ulteriore disciplina di coordinamento della finanza regionale (e provinciale) per le autonomie speciale deve essere individuata da decreti legislativi di attuazione, fonti speciali alla cui formazione partecipa una Commissione paritetica Stato-autonomia speciale.
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