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Regione (Italia)

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Disambiguazione – Se stai cercando l'elenco delle regioni, vediRegioni d'Italia.
Italia suddivisa per regioni

Leregioni sono, assieme aicomuni, allecittà metropolitane, alleprovince e alloStato, uno dei cinque elementi costitutivi dellaRepubblica Italiana.

Ogni regione è unente territoriale con propristatuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dallaCostituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo. Le regioni non sono considerateenti locali (comuni,province, ecc.), i quali sono invece disciplinati daldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131, sono venti. Cinque di queste sono dotate di unostatuto speciale di autonomia e una di queste (ilTrentino-Alto Adige), è costituita dalle uniche dueprovince autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni a statuto speciale, dell'ordinamento italiano (Trento eBolzano). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e laValle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui diTrentino-Alto Adige/Südtirol eValle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'art. 116, come modificato nel2001.

Storia

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Lo stesso argomento in dettaglio:Regionalismo (Italia).

Dopo laproclamazione del Regno d'Italia, l'organizzazione amministrativa venne improntata alla centralizzazione amministrativa e politica;[1] infatti, lalegge 20 marzo 1865, n. 2248 disciplinò, tra l'altro, le funzioni di province e comuni. Le province, in particolare, erano la "sede di decentramento dell’amministrazione centrale", con a capo ilprefetto, avente il compito di verificare la rispondenza degli atti provinciali e comunali alle leggi statali. I territori vennero divisi inprovince,circondari emandamenti, il successivoRegio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 nonché le leggi 21 maggio 1908 n. 269 e 4 febbraio 1915, n. 148 garantirono un più ampio margine didecentramento amministrativo.[1]

Nel Regno d'Italia vi erano dunque i comuni e le province (nonché due enti intermedi soppressi: i mandamenti e i circondari), ma non esistevano ancora le regioni qualienti territoriali: esse infatti nacquero con laCostituzione della Repubblica Italiana delsecondo dopoguerra. Già nella seconda metà dell'Ottocento, però, lo statisticoPietro Maestri raggruppò, a fini statistici, gruppi di province in "compartimenti", i quali erano i precursori delle odierne regioni italiane. I compartimenti, però, non erano altro che suddivisioni geografiche a fini statistici, prive di governo o amministrazione. Il termine "regione" come sostituto del termine "compartimento" si avrà per la prima volta nell'Annuario statistico italiano del 1912, riprendendo la dicitura augustea. La partizione dei "compartimenti statistici" di Pietro Maestri si mantenne pressoché immutata nella delimitazione delle "regioni" del secondo dopoguerra, tanto che risulta difficile notare differenze tra i compartimenti del 1870 e le odierne regioni (fatta eccezione per i territori non ancora annessi).[2]

Essendo previste nellaCostituzione della Repubblica Italiana, il 31 gennaio1947 la seconda sottocommissione dellaCommissione per la Costituzione aveva stabilito che le nuove Regioni avrebbero dovuto essere ventidue:Piemonte,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Veneto,Friuli-Venezia Giulia,Liguria,Emilia,Romagna,Toscana,Umbria,Marche,Lazio,Abruzzo,Molise,Campania,Puglia,Salento,Lucania,Calabria,Sicilia,Sardegna,Valle d'Aosta.

Tuttavia, il testo coordinato dal comitato di redazione prima della votazione finale inAssemblea e distribuito ai deputati il 20 dicembre1947 all'articolo 31 recitava:

«Sono costituite le seguenti Regioni:Piemonte;Valle d'Aosta;Lombardia;Trentino-Alto Adige;Veneto;Friuli-Venezia Giulia;Liguria;Emilia-Romagna;Toscana;Umbria;Marche;Lazio;Abruzzi e Molise;Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia;Sardegna»

Rispetto alla bozza il numero delle regioni era sceso a diciannove: era stato mutato in Basilicata il nome dellaLucania, ilSalento era stato inglobato nel resto della Puglia, si accorpavano l'Emilia con laRomagna e l'Abruzzo con ilMolise.

La costituzione delle stesse ebbe però luogo solo successivamente con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, i quali decretarono l'istituzione vera e propria delle regioni italiane come enti territoriali. In particolare, il D.P.R. n. 8/1972 regolò le modalità operative del trasferimento delle funzioni amministrative statali alleregioni a statuto ordinario. Le regioni qualienti pubblici parzialmente autonomi con laCostituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio1948, che, agli articoli 114 e 115, prevedeva[3] infatti:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»

(Costituzione italiana, art. 114)

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.»

(Costituzione italiana, art. 115)

IlFriuli e laVenezia Giulia furono accorpati nella regioneFriuli-Venezia Giulia, mentre gliAbruzzi e ilMolise furono accorpati nella regioneAbruzzi e Molise. Nel1963, con l'approvazione di un'apposita legge di modifica costituzionale, in deroga all'art. 132, grazie a una disposizione transitoria che aggirava il limite del milione di abitanti e il referendum tra i cittadini interessati, sarebbe stata concessa l'autonomia alMolise. La regioneAbruzzi e Molise venne di nuovo scorporata nelle due regioniAbruzzo eMolise, portando così a venti il numero attuale delle regioni.

Descrizione

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Caratteristiche

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Lo stesso argomento in dettaglio:Simboli delle regioni d'Italia.

Nell'ordinamento giuridico italiano la regione è:

  • unente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione;
  • unente autonomo, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;
  • unente autarchico, dato che opera in regime didiritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche;
  • unente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.

Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.

Organizzazione amministrativa

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Lo stesso argomento in dettaglio:Legge Tatarella.

Gliorgani della regione sono indicati dall'art. 121 della Costituzione e sono:

La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (in alcuni statuti regionali è detto presidente della regione) che dal2000 viene eletto direttamente e democraticamente tramiteelezioni regionali asuffragio universale tra tutti i cittadini deicomuni della regione aventi diritto al voto (età maggiore di 18 anni), a meno che lo statuto regionale non preveda l'elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagliassessori nominati dal presidente della regione in rappresentanza delle forze politiche che lo hanno appoggiato, oltre che allo stesso presidente della regione (equivalente delcapo del governo e delconsiglio dei ministri a livello statale).

La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione, organo collegiale equivalente delParlamento a livello statale, composto daconsiglieri regionali in rappresentanza di tutte le forze politiche del territorio con funzioni di approvazione delbilancio regionale, delledelibere e provvedimenti emessi dal presidente/giunta. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome diparlamento regionale e i suoi membri sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita ilpotere legislativo per le materie che laCostituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.

Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.

Confini

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Sin dalla loro definizione geografico-statistica della seconda metà dell'Ottocento nella forma dei compartimenti, le regioni italiane non ebbero una definizione rigorosa dei loro confini basata sullacartografia, non essendo altro che dei "nomi geografici" privi di propria amministrazione o potere politico. Proprio perché i compartimenti erano dei raggruppamenti di province, la loro delimitazione non poteva che, in ultima analisi, ricondursi a quella delle province ricomprese.

Con il secondo dopoguerra e l'istituzione delle Regioni comeenti territoriali emerse la necessità di definirne i territori con maggior accuratezza. Pur non essendoci state leggi emanate dallo Stato italiano che definissero i confini delle regioni in senso compiuto, gli statuti regionali di ogni singola regione definiscono il territorio della regione stessa. Quest'ultimo è definito, però, sempre facendo riferimento alle province ricomprese da ciascuna regione e, in ultima analisi, ai comuni delle province stesse. A titolo di esempio, l'articolo 7 delloStatuto della Regione Puglia definisce il territorio di competenza come:

«. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia»

(Statuto della Regione Puglia, art. 7[4])

I confini delle Regioni sono pertanto da ricondursi a quelli delle loro Province, ma resta ferma per lo Stato italiano la possibilità di fondere Regioni o crearne di nuove attraversoleggi costituzionali. Allo Stato è anche consentito, con leggi costituzionali, il passaggio di province o comuni da una regione a un'altra preceduta però da approvazione popolare attraversoreferendum nelle province o comuni interessati (modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia). Le facoltà di cui sopra sono sancite dall'art. 132 della Costituzione. L'art. 133 comma 1, invece, sancisce che con leggi, lo Stato italiano possa modificare l'appartenenza dei comuni da una Provincia a un'altra (modificandone in tal modo i confini), oppure istituire nuove Province.

L'art. 133 comma 2 della Costituzione, inoltre, sancisce che le Regioni possono modificare i confini dei comuni esistenti e le loro denominazioni. Secondo lo stesso comma 2 dell'art. 133, la Regione può anche creare nuovi comuni e ridefinirne i confini. Ulteriori disposizioni in tal senso sono forniti dall'articolo 15 delTesto unico sull'ordinamento degli enti locali.

Tipologie

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In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:

Regioni a statuto ordinario

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Lo stesso argomento in dettaglio:Regione a statuto ordinario.
Le 15 regioni a statuto ordinario.

Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dalConsiglio regionale con legge approvata amaggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate con intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto areferendum qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dallariforma costituzionale del 2001, approvata sotto ilgoverno Amato II e confermata dal voto popolare durante ilgoverno Berlusconi II.

Tuttavia l'autonomia finanziaria, il cosiddettofederalismo fiscale, pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'IRPEF, di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.

Le regioni a statuto ordinario erano previste già nella Costituzione della Repubblica Italiana (1948), ma entrarono in funzione soltanto nel1970.

Regioni a statuto speciale

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Lo stesso argomento in dettaglio:Regione a statuto speciale.
Le 5 regioni a statuto speciale.

Cinque regioni sono astatuto speciale, approvati con legge costituzionale nel1948 (il Friuli-Venezia Giulia nel 1963), come previsto dall'art. 116 della Costituzione.

Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano il 90% e la Sicilia il 100% (il cui diritto sancito dalloStatuto speciale del1946 non è stato ancora pienamente attuato). Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello Stato.

Di conseguenza, le province autonome di Trento e Bolzano (mezzo milione di abitanti ciascuna) dispongono di un bilancio corrispondente a quello delVeneto, sebbene quest'ultimo abbia 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni a statuto speciale, come permesso dalla Costituzione (vedi ancheprogetti di aggregazione di comuni ad altra regione eprogetti di aggregazione di comuni al Trentino-Alto Adige).

La prima regione a essere istituita fu laSicilia nel1946, con il regio decreto del 15 maggio, prima delreferendum istituzionale, e confermato con la legge costituzionale n. 2/1948.

Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessaAssemblea costituente nel 1948: laSardegna, date le forti spinte autonomistiche, se nonindipendentistiche come inSicilia, laValle d'Aosta per tutelare laminoranza francofona, e ilTrentino-Alto Adige per la tutela dei germanofoni ai sensi dell'accordo di Parigi. Nel1963 fu costituita la regione a statuto specialeFriuli-Venezia Giulia.

Nel1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province autonome di Trento e Bolzano.

Province autonome

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La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome diTrento e diBolzano (art 116, secondo comma). Tali province sono dotate di poteri, anche legislativi, corrispondenti a quelli di una regione.

La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata ampiamente esautorata. La presidenza viene assunta a turno dai presidenti delle province di Trento e di Bolzano. Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.

Autonomia ordinaria

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Statutaria

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Lo stesso argomento in dettaglio:Regione a statuto ordinario.

L'autonomia statutaria viene riconosciuta alle sole regioni astatuto ordinario. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.

Legislativa

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Lo stesso argomento in dettaglio:Potestà legislativa in Italia.

In seguito alla revisione costituzionale del2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.

La competenza a legiferare può essere:

  • esclusiva dello Stato;
  • concorrente (o ripartita) tra lo Stato e le regioni;
  • residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).

Per l'art. 127 dellaCostituzione "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione". Così come la Regione " quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge o dell'atto avente valore di legge" (art.127 co. 2).

Regolamentare

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L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6º comma.

La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia a essa delegata.

La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza n. 313/2003,[5] ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.

Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'art. 117 comma 6 della Costituzione.

Amministrativa

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L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione.

L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi disussidiarietà,differenziazione eadeguatezza.

La regione, con legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare aiComuni, alleProvince o alleCittà metropolitane.

Prima della modifica costituzionale per opera della legge n. 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. Quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art. 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).

Inoltre:

  1. lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa;
  2. lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale;
  3. lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale;
  4. le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell'avvalimento.

Finanziaria e fiscale

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Lo stesso argomento in dettaglio:Federalismo fiscale.

L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione, contenente i principi del federalismo fiscale (finora attuati soltanto in parte).

La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

La regione ha un proprio patrimonio.

Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.

Autonomia differenziata

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Anni 2000

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Successivamente allarevisione costituzionale del 2001, nell'ambito dell'organizzazione dellagiustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e deibeni culturali, nonché di tutte le materie attinenti allacompetenza concorrente, leregioni a statuto ordinario possono conseguire – su propria iniziativa, con legge statale approvata a maggioranza assoluta previa intesa con lo Stato – ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia.[6]

Nel 2006 si tenneun nuovo referendum costituzionale che prevedeva di trasferire alle regioni ulteriori compiti, ma fu respinto nel voto.

Proposta Morassut-Ranucci (2012)

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Nel2012 i deputati delPDRoberto Morassut eRaffaele Ranucci presentano una proposta per ridefinire le regioni italiane, che viene discussa nel 2014-2015 in parlamento, ma senza giungere ad alcun compimento.[7][8][9][10] Un ulteriore tentativo fu fatto nel 2018 sempre da Morassut.[11]

Progetto di ampliamento dell'autonomia delle regioni (dal 2015)

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Lo stesso argomento in dettaglio:Referendum consultivo in Veneto del 2017 e Referendum consultivo in Lombardia del 2017.

A partire dal 2015 in Lombardia e in Veneto è partita un'iniziativa del legislatore per ampliare ulteriormente l'autonomia dal governo centrale, al fine di chiedere il trasferimento delle ulteriori 23 competenze spettanti alle Regioni, lo statuto speciale e i 9/10 delle tasse riscosse, in base all'Art. Cost. 116, c. 3 stesso.[12][13] Ne sono scaturiti due referendum consultivi nelle rispettive regioni, dall'esito plebiscitario.[14] Dopo alcune trattative, fu raggiunto un accordo preliminare con il governo nel febbraio 2018.[15]

Con l'inizio dellaXIX legislatura nel tardo 2022 sono ripresi i lavori per portare avanti l'autonomia fiscale e la ulteriore devolution, giungendo a un primo provvedimento emanato dal governo centrale.[16][17][18]

Il Ddl Calderoli e la legge 26 giugno 2024, n. 86

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Ildisegno di legge sull’Autonomia differenziata, approvato alSenato il 23 gennaio 2024 e in via definitiva allaCamera il 19 giugno 2024[19], definisce le intese tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario che facciano richiesta dell’applicazione di tale autonomia, previa consultazione degli Enti locali. È una legge procedurale, quindi, volta a dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001. Il disegno di legge, così come presentato dallaLega, e a firma delMinistro per gli Affari regionali e le autonomieRoberto Calderoli, prevede per le Regioni possano richiedere l’autonomia differenziata su 23 materie specifiche.[20] Tra le 23 materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata ci sono la salute, l'istruzione, lo sport, l'ambiente, l'energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero. Quattordici di queste sono definite comeLivelli essenziali di prestazione (LEP), su cui Stato e Regioni devono garantire standard minimi su tutto il territorio nazionale, per evitare che nel Paese si verifichino disparità nell’erogazione dei servizi essenziali.[21] La concessione dell'autonomia è subordinata alla definizione dei suddetti LEP e alla disponibilità di risorse finanziarie. La definizione dei LEP è competenza dello Stato, che deve provvedere entro 24 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge. Il disegno di legge prevede inoltre una clausola di salvaguardia che consente al governo di intervenire nei confronti di Regioni, province e Comuni inadempienti o in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, specialmente per garantire i LEP sui diritti civili e sociali.[22]

Materie oggetto di autonomia differenziata
MateriaNecessità di
garantire i LEP
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
commercio con l'estero
tutela e sicurezza del lavoroSi
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale
Si
professioni
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttiviSi
tutela della saluteSi
alimentazioneSi
ordinamento sportivoSi
protezione civile
governo del territorioSi
porti e aeroporti civiliSi
grandi reti di trasporto e di navigazioneSi
ordinamento della comunicazioneSi
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energiaSi
previdenza complementare e integrativa
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali
Si
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
organizzazione della giustizia di pace
norme generali sull'istruzioneSi
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturaliSi

Il disegno di legge venne poi approvato ed emanato con la legge 26 giugno 2024, n. 86;la successiva sentenza della Corte costuzionale 3 dicembre 2024, n. 192, dichiarando parzialmente incostituzionale la legge n. 86/2024 (c.d. "Legge Calderoli") e stabilendo che l'autonomia può essere concessa solo per specifiche funzioni, e non per intere materie. Inoltre, ha ribadito la centralità del Parlamento nel processo legislativo, ha definito ilivelli essenziali di prestazione (LEP) come condizione preliminare per l'autonomia e ha bocciato l'adeguamento delle aliquote di compartecipazione basato sulla spesa storica.[23][24]

Controlli

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Statali

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La legge costituzionale n. 3/2001 ha abolito ilcomitato regionale di controllo e i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetticommissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.

Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»

L'art. 126 stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dalConsiglio dei ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.

Passando poi alla legislazione regionale, l'art. 127 della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»

Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'art. 123 della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".

Regionali

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La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art. 127 Cost.).

La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.

Validità e limiti di statuti, leggi e regolamenti regionali

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In seguito alla riforma costituzionale del 2001, si è avuta, almeno sulla carta, un'inversione dei ruoli di Stato e Regioni, le quali hanno avuto un rafforzamento della loro potestà legislativa. L'articolo 117 della Costituzione definisce i campi in cui solo lo Stato può legiferare (la cosiddetta "potestà legislativa esclusiva", ad esempio nel campo penale). Al secondo comma, invece. sono definiti i campi di "potestà legislativa concorrente", il che significa che le Regioni legiferano nei campi in questione, fatta salva la possibilità per lo Stato di definire con leggi i principi generali da seguire. Per i campi non menzionati nell'art. 117, la competenza legislativa è (o dovrebbe essere) solo delle Regioni (la cosiddetta "potestà legislativa residuale").

Ciò detto, ci sono buoni motivi per ritenere che la ripartizione di cui sopra sia rimasta sostanzialmente disapplicata e che poco o nulla sia cambiato dal 2001. Le ragioni sono almeno due; la prima è che spesso non è possibile attribuire a ciascuna disposizione di legge una categoria univocamente determinata, essendoci spesso delle sovrapposizioni tra le categorie o semplicemente dei dubbi interpretativi.[25] In secondo luogo, resta ferma per lo Stato la possibilità di sostituirsi alle Regioni anche nei campi di legislazione concorrente e residuale, e questa prerogativa è assicurata dall'articolo 120, comma 2. Questa disposizione, che nella Costituzione sarebbe dovuta essere limitata ai casi eccezionali di lassismo o inconcludenza delle Regioni, ha finito con l'essere applicata regolarmente. Un'ulteriore ragione che giustificherebbe la sostituzione dello Stato alle Regioni, deriverebbe dal cosiddettoprincipio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione; la sentenza n. 303/2003 dellaCorte costituzionale ha infatti chiarito che il principio di sussidiarietà autorizza, in caso di necessità, non solo l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative nel campo di competenza delle Regioni, ma anche di quelle più propriamente legislative.[26]

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 282/2002 e n. 303/2003 ha in un certo qual senso legittimato l'assunzione di funzioni e l'espansione dei poteri statali, a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti quali la non irragionevolezza e il ricorso all'intesa (preventivo esame dellaConferenza Stato-Regioni).[27]

Fermo restando quanto detto sopra, per le materie sottoposte a potestà legislativa concorrente (articolo 117 della Costituzione), lo Stato può in teoria, determinare solo i principi fondamentali. Non è però, ben definito che cosa debba intendersi per "principio fondamentale", non essendoci di norma soluzione di continuità tra norme generali e norme particolari. Questo sarebbe un'ulteriore causa di attribuzione allo Stato di prerogative in materie di competenza regionale. Nonostante la riforma costituzionale del 2001, sono ancora oggi utilizzati due criteri dottrinali fondamentali per stabilire se una legge sia di competenza statale o regionale. Questi due criteri sono:[27]

  • il criterio gerarchico;[28]
  • il criterio di competenza.[28]

Statuti regionali

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Come sancito dall'articolo 123 della Costituzione, uno dei principali compiti attribuiti agli statuti regionali ordinari è definire la "forma di governo regionale", cioè le funzioni e i limiti degli organi politici regionali, oltreché i "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" nel rispetto del criterio del "numero chiuso delle fonti primarie", cioè l'impossibilità per lo statuto di definire fonti legislative aggiuntive rispetto a quelle definite nella Costituzione per le Regioni.

Lo statuto regionale ordinario, essendo previsto e definito dalla Costituzione, non può non essere "in armonia con la Costituzione" stessa (art. 123 comma 1 della Costituzione). Prima della riforma della Costituzione del 1999, lo statuto doveva essere in armonia non solo con la Costituzione ma anche "in armonia con le leggi della Repubblica", e questo ne limitava fortemente l'ambito di azione. La dottrina ha inoltre chiarito che gli statuti ordinari devono rispettare non solo le norme della Costituzione, ma anche i suoi dettami impliciti desumibili da una lettura attenta di essa come ad esempio il principio democratico e quello di unità e indivisibilità della Repubblica, nonché il principio del numero chiuso delle fonti primarie di cui sopra.[29]

Alcune sentenze della Corte costituzionale, come la n. 201/2008 e la n. 188/2007, hanno chiarito che sono incostituzionali, in quanto violano l'art. 123 della Costituzione, le leggi regionali in contrasto con lo statuto regionale.[30]

La dottrina ha anche esaminato la possibilità che uno statuto possa trattare in aggiunta materie di competenza riservata alle leggi regionali (o, eventualmente, anche ai regolamenti regionali); quindi non solo temi come ad esempio la "foma di governo regionale" e i relativi organi. In particolare, c'è chi si è espresso per l'ammissibiiltà di contenuti statutari siffatti, dal momento che lo statuto è, a norma dell'articolo 123 della Costituzione, esso stesso una legge regionale. Altri invece, (con i dovuti distinguo, a seconda che la materia sia di competenza concorrente o residuale) hanno fatto notare che lo statuto viene approvato o modificato con il cosiddetto "procedimento aggravato" (cioè più complesso e con maggiori garanzie) e, per poter modificare le disposizioni statutarie in questione, servirebbe un altro procedimento aggravato; ne deriverebbe pertanto una maggiore difficoltà per le leggi regionali di intervenire su temi di loro stessa competenza (a norma dell'articolo 123 della Costituzione).[30]

Regolamenti regionali

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L'articolo 117 della Costituzione, ai commi 6 e 7, sancisce che:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.»

(Articolo 117, commi 6 e 7 della Costituzione)

Il comma 6 garantisce allo Stato la facoltà di emanare regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva di cui all'articolo 117. Lo Stato, però, attraverso leggi, potrebbe delegare le Regioni a emanare regolamenti anche in un ambito particolare la cui competenza è esclusivamente statale, a patto che non siano materie sotto "riserva di legge". Materie sotto "riserva di legge" sono materie la cui competenza non può essere delegata dallo Stato sulla base di specifica disposizione costituzionale (si pensi ad esempio alla materia penale, attribuita allo Stato sotto riserva di legge a norma dell'articolo 25, comma 2 della Costituzione).[31]

Nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, le Regioni mantengono in teoria la potestà regolamentare, ma resta ferma la possibilità per lo Stato di emanare regolamenti "trasversali", relativi ad ambiti di competenza regionale come accaduto già per l'istruzione (potestà legislativa concorrente) e la cui legittimità è stata avallata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2005).[31]

La legge costituzionale n. 1/1999 ha abrogato l'attribuzione della competenza regolamentare alConsiglio regionale e ne ha reso possibile l'attribuzione con statuto allaGiunta.

Amministrazione e costi

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Bilanci

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Nel 2010 il bilancio consuntivo delle regioni italiane è stato di 208miliardi dieuro, di cui 111 per la sanità, 12,4 per l'amministrazione, 12 per i trasporti, 8,9 per lo sviluppo economico, 8,2 per l'istruzione, 7,5 per il territorio, 6 per l'assistenza sociale, 2,6 per l'edilizia abitativa e 39,9 di altre spese.[32]

Il costo stimato di consigli e giunte regionali nel 2012 è stato di 1,15miliardi dieuro.[33] Benché la critica alla spesa per servizi pubblici spesso si intrecci con quella al clientelismo con cui essi vengono erogati,[34] tecnicamente si deve considerare "costo della politica" regionale la sola spesa dei gabinetti assessoriali, del presidente di regione e dei gruppi consiliari regionali, tra i quali è sorto loscandalo di rimborsopoli.

Rimborsopoli

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Dopolo scandalo, la voce di spesa deiconsigli regionali è stata più attentamente monitorata, sia dall'opinione pubblica[35] sia dalla magistratura (anche contabile)[36] che dal Legislatore: quest'ultimo ha convertito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con cui il governo Monti aveva emanato una rigorosa disciplina di controlli della Corte dei conti sulle spese dei gruppi all'interno dei consigli e delle assemblee regionali, con sanzioni anche di revoca degli emolumenti pubblici in caso di inadempimento degli obblighi.[37]

I princìpi che governano il diritto intertemporale si sono dimostrati sfavorevoli all'applicazione della nuova disciplina ai casi anteriori al decreto del governo Monti, come ha statuito Corte costituzionale nella sentenza n. 130/2014: ciò nondimeno la sentenza n. 235/2015 della medesima Corte ha ribadito che - dopo l'entrata in vigore del decreto - si applicano le nuove e più rigorose discipline sul controllo delle spese dei gruppi consiliari, che non possono ritenersi sottratte alla giurisdizione.

Ciò potrebbe riguardare i nuovi casi, verificatisi o accertati, dopo le vicende del 2012 che innescarono lo scandalo. Più in generale, la tematica dei rimborsi si è presentata anche ad altri livelli istituzionali, sia superiori sia inferiori:[38] essa per certi aspetti va ricondotta alla degenerazione che ha fatto seguito all'abuso nelfinanziamento pubblico ai partiti.

Dati geografici e demografici

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Di seguito si riporta una tabella contenente popolazione,[39] superficie, densità abitativa, capoluogo, numero di comuni[40] e province delle 20 regioni italiane. Dati aggiornati al 1º gennaio 2024.

RegioneCapoluogoPopolazione (ab.)Superficie (km²)Densità (ab./km²)Province e città metropolitane[41]Comuni
  AbruzzoL'Aquila1 269 57110 828,89117Chieti,L'Aquila,Pescara,Teramo305
  BasilicataPotenza533 23310 071,5953Matera,Potenza131
  CalabriaCatanzaro1 838 56815 212,65121Catanzaro,Cosenza,Crotone,Reggio Calabria,Vibo Valentia404
  CampaniaNapoli5 593 90613 667,85409Avellino,Benevento,Caserta,Napoli,Salerno550
  Emilia-RomagnaBologna4 451 93822 501,82198Bologna,Ferrara,Forlì-Cesena,Modena,Parma,Piacenza,Ravenna,Reggio Emilia,Rimini330
  Friuli-Venezia GiuliaTrieste1 194 6167 936,83151Gorizia,Pordenone,Trieste,Udine[42]215
  LazioRoma5 714 74517 236,49332Frosinone,Latina,Rieti,Roma,Viterbo378
  LiguriaGenova1 509 1405 417,71279Genova,Imperia,La Spezia,Savona234
  LombardiaMilano10 012 05423 862,87420Bergamo,Brescia,Como,Cremona,Lecco,Lodi,Mantova,Milano,Monza e Brianza,Pavia,Sondrio,Varese1 502
  MarcheAncona1 482 7469 344,54159Ancona,Ascoli Piceno,Fermo,Macerata,Pesaro e Urbino225
  MoliseCampobasso289 2244 459,8065Campobasso,Isernia136
  PiemonteTorino4 251 62325 391,67167Alessandria,Asti,Biella,Cuneo,Novara,Torino,Verbano-Cusio-Ossola,Vercelli1 180
  PugliaBari3 890 66119 541,03199Bari,Barletta-Andria-Trani,Brindisi,Lecce,Foggia,Taranto257
  SardegnaCagliari1 570 45324 106,3065Cagliari,Gallura Nord-Est Sardegna,Medio Campidano,Nuoro,Ogliastra,Oristano,Sassari,Sulcis Iglesiente377
Sicilia (bandiera)SiciliaPalermo4 797 35925 824,33186Agrigento,Caltanissetta,Catania,Enna,Messina,Palermo,Ragusa,Siracusa,Trapani[43]391
  ToscanaFirenze3 660 53022 985,01159Arezzo,Firenze,Grosseto,Livorno,Lucca,Massa-Carrara,Pisa,Pistoia,Prato,Siena273
  Trentino-Alto AdigeTrento1 082 70213 605,9780Bolzano,Trento282
  UmbriaPerugia853 0688 463,97101Perugia,Terni92
  Valle d'AostaAosta122 8773 258,6138Aosta74
  VenetoVenezia4 852 21618 351,49264Belluno,Padova,Rovigo,Treviso,Venezia,Verona,Vicenza560
Italia (bandiera) ItaliaRoma58 971 230302 069,411951077 896[44]

Dati economici

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Prodotto interno lordo

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La tabella sottostante riporta il PIL in milioni di euro e il PIL pro-capite delle regioni e macroregioni italiane nel2024 secondo i dati territorialiISTAT.

RegionePIL totale (mln €)[45]PIL pro‑capite (€)[46]
Lombardia496 00044 100
Lazio228 00041 800
Veneto204 00040 600
Emilia-Romagna182 00043 300
Piemonte155 00036 700
Toscana132 00037 700
Campania121 00023 200
Sicilia100 00022 900
Puglia84 80023 500
Liguria60 70037 800
Marche51 70033 200
Friuli-Venezia Giulia48 40037 700
Sardegna40 50026 300
Abruzzo38 00031 000
Calabria37 20021 000
Bolzano28 10059 800
Umbria29 30030 500
Trento23 30046 400
Basilicata13 90027 500
Molise8 02026 700
Valle d'Aosta5 53046 300
Italia2 192 18237 500

Rating

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Moody's

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RegioneRatingOutlook
PiemonteBa1Negativo
Valle d'Aosta
LiguriaBaa2Negativo
LombardiaBaa1Negativo
Trentino-Alto AdigeA3
VenetoBaa2Negativo
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
MarcheA3Negativo
ToscanaA3Negativo
UmbriaBaa2Negativo
LazioBa2Negativo
AbruzzoBaa3Negativo
MoliseBaa3Negativo
CampaniaBa1Negativo
PugliaBaa2Negativo
BasilicataBaa2Negativo
CalabriaBaa3Negativo
SiciliaBa1Negativo
SardegnaBaa2Negativo
ItaliaBaa2Negativo

Dati politico-istituzionali

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Mappa delle coalizioni che governano le regioni a novembre 2024

     Coalizione di Centro-sinistra

     Coalizione di Centro-destra

RegioneNome ufficialeCapoluogoPresidenteAnno di
insediamento
Partito politico
del presidente
  Valle d'Aosta(IT) Regione Autonoma Valle d'Aosta
(
FR) Région Autonome Vallée d'Aoste
  AostaRenzo Testolin2023Union Valdôtaine
  PiemonteRegione Piemonte  TorinoAlberto Cirio2019Forza Italia
  LiguriaRegione Liguria  GenovaMarco Bucci2024Indipendente dicentro-destra
  LombardiaRegione Lombardia  MilanoAttilio Fontana2018Lega
  Trentino-Alto Adige(IT) Trentino-Alto Adige
(
DE) Trentino-Südtirol
  Trento (sede legale ma di fatto presidenza a turnazione conBolzano)Arno Kompatscher (presidente della provincia di Bolzano)
a turnazione conMaurizio Fugatti (presidente della provincia di Trento)
2016 (Kompatscher)
2018 (Fugatti)
Südtiroler Volkspartei (Kompatscher)
Lega (Fugatti)
  VenetoRegione del Veneto  VeneziaLuca Zaia2010Lega
  Friuli-Venezia GiuliaRegione autonoma Friuli-Venezia Giulia
(FUR) Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie
(
SL) Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina
(
DE) Friaul-Julisch Venetien
  TriesteMassimiliano Fedriga2018Lega
  Emilia-RomagnaRegione Emilia-Romagna  BolognaMichele De Pascale2024Partito Democratico
  ToscanaRegione Toscana  FirenzeEugenio Giani2020Partito Democratico
  MarcheRegione Marche  AnconaFrancesco Acquaroli2020Fratelli d'Italia
  UmbriaRegione Umbria  PerugiaStefania Proietti2024Indipendente dicentro-sinistra
  LazioRegione Lazio  RomaFrancesco Rocca2023Indipendente dicentro-destra
  AbruzzoRegione Abruzzo  L'AquilaMarco Marsilio2019Fratelli d'Italia
  MoliseRegione Molise  CampobassoFrancesco Roberti2023Forza Italia
  CampaniaRegione Campania  NapoliVincenzo De Luca2015Partito Democratico
  PugliaRegione Puglia  BariMichele Emiliano2015Indipendente dicentro-sinistra
  BasilicataRegione Basilicata  PotenzaVito Bardi2019Forza Italia
  CalabriaRegione Calabria  CatanzaroRoberto Occhiuto2021Forza Italia
Sicilia (bandiera)SiciliaRegione Siciliana  PalermoRenato Schifani2022Forza Italia
  SardegnaRegione Autonoma della Sardegna  CagliariAlessandra Todde2024Movimento 5 Stelle

Rappresentanti in Parlamento per regioni

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Lo stesso argomento in dettaglio:Circoscrizioni elettorali in Italia § Deputati e senatori per circoscrizione.
Numero di senatori assegnati a ciascuna regione immediatamente prima della riforma del 2020

L'articolo 57 dellaCostituzione italiana stabilisce che ilSenato della Repubblica è eletto su base regionale (a differenza quindi dellaCamera), originariamente dai cittadini italiani con più di 25 anni. Ai senatori elettivi (315 in tutte le legislature elette dal 1963 al 2018) vanno poi aggiunti isenatori a vita; inoltre, dal 2006 al 2020, 6 senatori su 315 (e 12 deputati su 630) erano eletti dalvoto degli italiani residenti all'estero, espresso nell'apposita circoscrizione.

A seguito di due emendamenti costituzionali approvati rispettivamente nel 2020 (confermato dareferendum) e nel 2021, il numero dei senatori è stato ridotto da 315 a 200, ed essi sono eletti da tutti i cittadini italiani con più di 18 anni (quindi in maniera identica ai deputati, anch'essi ridotti da 630 a 400). La circoscrizione Estero continua a eleggere propri parlamentari: 8 deputati e 4 senatori.

I restanti 196 senatori sono assegnati proporzionalmente alla popolazione di ciascuna regione. Inoltre, l'articolo 57 della Costituzione stabilisce che nessuna regione può avere meno di tre (o, prima del 2020, sette) senatori, eccetto le due più piccole: laValle d'Aosta ne ha uno e ilMolise ne ha due.

RegioneSenatoriRegioneSenatoriRegioneSenatori
  Abruzzo4  Liguria5Sicilia (bandiera)Sicilia16
  Basilicata3  Lombardia31  Toscana12
  Calabria6  Marche5  Trentino-Alto Adige6
  Campania18  Molise2  Umbria3
  Emilia-Romagna14  Piemonte14  Valle d'Aosta1
  Friuli-Venezia Giulia4  Puglia13  Veneto16
  Lazio18  Sardegna5Circoscrizione Estero4

Competenza in materia di costruzioni e urbanistica

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Come noto, le regioni a statuto ordinario furono istituite solo a partire dall'anno 1970, pur essendo state già previste nella Costituzione del 1948. All'atto della loro istituzione vera e propria nell'anno 1970, vennero emanate leggi statali che regolavano il trasferimento di certune funzioni amministrative statali, comunali o provinciali attribuite alle Regioni a statuto ordinario dalla Costituzione, così come il trasferimento dei dipendenti stessi e degli edifici delle amministrazioni statali. Le leggi statali di cui sopra erano previste dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione. Le Disposizioni transitorie VIII e IX della Costituzione prevedevano dei termini stretti per l'entrata in funzione delle Regioni come enti territoriali autonomi che, a quanto pare, non furono rispettati.[47]

Le leggi statali che regolavano le modalità del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni furono la Legge 16 maggio 1970, n. 281 e il regolamento di attuazione (previsto dall'articolo 17 della Legge 281/1970), il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8. L'articolo 11 della Legge 281/1970 definiva il demanio e il patrimonio regionali; inoltre, sanciva che "gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17."

Il D.P.R. n. 8/1972, dal canto suo, definiva sia le modalità di passaggio alle Regioni degli uffici, dei dipendenti e dei beni, sia quali organi centrali e periferici dello Stato sarebbero stati inglobati dalle Regioni. La definizione non era basata su un elenco specifico quanto piuttosto sulle funzioni di ciascuna amministrazione statale. In particolare, gli organi amministrativi in materia di urbanistica, strade, acquedotti che servivano solo il territorio regionale sarebbero entrati nel possesso e nelle facoltà delle Regioni, mentre altre funzioni sarebbero rimaste allo Stato. Tra queste si ricordano le funzioni amministrative di carattere interregionale e nazionale, la costruzione di ferrovie (ad eccezione delle linee metropolitane), l'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato e le grandi opere idrauliche.

La versione dell'articolo 117 della Costituzione precedente alla legge costituzionale del 2001, annoverava, tra le materie "a legislazione concorrente", l'urbanistica, mentre l'odierna versione dell'articolo 117 ha sostituito la voce urbanistica con il termine generale "governo del territorio". In generale, con "governo del territorio" si intende inclusa anche l'urbanistica, e la gestione del territorio indipendentemente dal grado di urbanizzazione.[48]

Essendo la materia del "governo del territorio" a legislazione concorrente tra Stato e Regioni, la potestà legislativa spetta a queste ultime tranne che per le linee generali, dettate dallo Stato. A titolo di esempio, sono da intendersi linee generali in materia urbanistica ilDecreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Altre attribuzioni particolari delle Regioni sono specificate nel D.P.R. n. 8/1972, anche se su alcuni punti potrebbe non essere in linea con l'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla riforma costituzionale del 2001 (la Costituzione rappresenta la fonte di riferimento principale nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni).

Riferimenti normativi

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Note

[modifica |modifica wikitesto]
  1. ^abistat-struttura, pag. 14.
  2. ^istat-struttura, pag. 52.
  3. ^Verranno modificati dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
  4. ^Copia archiviata, suregione.puglia.it.URL consultato il 5 maggio 2019(archiviato il 2 maggio 2019).
  5. ^Sentenzan. 313 del 2003 della Corte costituzionale
  6. ^Art. 116, comma 3, dellaCostituzione.
  7. ^L'Italia in 12 regioni. Ecco le foto della Penisola secondo i nuovi confini tracciati nel ddl Pd, suRainews, 22 dicembre 2014.URL consultato il 19 giugno 2024.
  8. ^Guarda la vecchia proposta di legge per ridisegnare le regioni italiane, suVice, 23 ottobre 2017.URL consultato il 19 giugno 2024.
  9. ^Italia a 12 Regioni, Latina con la Campania: proposta dei parlamentari Pd, suLatinaToday, 16 dicembre 2014.URL consultato il 19 giugno 2024.
  10. ^Da 20 a 12, ecco il «taglia Regioni» pd Ma c’è subito lo stop di Serracchiani, suCorriere della Sera, 27 ottobre 2015.URL consultato il 19 giugno 2024.
  11. ^Proposta di legge: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MORASSUT: "Modifica degli articoli 114, 116, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della Repubblica, la determinazione delle regioni, le forme e le condizioni particolari della loro autonomia e il procedimento per la fusione di regioni esistenti, la modifica del loro territorio e l'istituzione di nuove regioni" (110) | XVIII Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Atto Camera: 110, suwww.camera.it, 23 marzo 2018.URL consultato il 19 giugno 2024.
  12. ^
    • Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
    • Commercio con l'estero;
    • Tutela e sicurezza del lavoro;
    • Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
    • Professioni;
    • Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
    • Tutela della salute;
    • Alimentazione;
    • Ordinamento sportivo;
    • Protezione civile;
    • Governo del territorio;
    • Porti e aeroporti civili;
    • Grandi reti di trasporto e di navigazione;
    • Ordinamento della comunicazione;
    • Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; * Previdenza complementare e integrativa;
    • Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
    • Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; * Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
    • Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
    • Organizzazione della giustizia di pace;
    • Norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
  13. ^Zaia contro Martina: «Non ci paragoni all'Emilia Romagna» - Veneto - L'Arena, sularena.it, 23 ottobre 2017.URL consultato il 22 febbraio 2023(archiviato dall'url originale il 23 ottobre 2017).
    «La richiesta è una richiesta di 23 materie e 9/10 delle tasse, esattamente quello che la Costituzione prevede»
  14. ^ Annalisa Grandi, Michela Rovelli,Referendum, affluenza alle 19. Veneto raggiunge il quorum: ha votato il 50,1%. In Lombardia oltre il 30%, suCorriere della Sera, 22 ottobre 2017.URL consultato il 22 febbraio 2023.
  15. ^ Lillo Montalto Monella,Autonomia, firmato l'accordo tra Governo e tre regioni, sueuronews, 28 febbraio 2018.URL consultato il 22 febbraio 2023.
  16. ^ Francesco Caruana,Autonomia differenziata, ok in Cdm. Ecco cosa prevede la legge sulle Regioni, suAgenzia Dire, 2 febbraio 2023.URL consultato il 22 febbraio 2023.
  17. ^Autonomia differenziata, cos’è e come funziona: ecco cosa vogliono fare Calderoli e la Lega, suMoney.it, 6 gennaio 2023.URL consultato il 22 febbraio 2023.
  18. ^Cos'è l'autonomia differenziata del governo Meloni, suLa Gazzetta dello Sport, 2 febbraio 2023.URL consultato il 22 febbraio 2023.
  19. ^Atto Camera: 1665, suCamera.it.
    «"Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (approvato dal Senato) (1665)»
  20. ^Cosa prevede Il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni, surainews.it.
  21. ^Autonomia differenziata. Favorevole o contrario?, suproversi.it.
  22. ^Autonomia differenziata, il ddl approvato al Senato. Dalla scuola alla sanità, cosa cambia, sutg24.sky.it.
  23. ^Le Regioni e l'autonomia differenziata, sutemi.camera.it, 11 gligno 2025.
  24. ^judicium.it,https://www.judicium.it/la-pars-costruens-della-sentenza-della-corte-costituzionale-n-192-2024-in-materia-di-autonomia-differenziata/ Titolo mancante per urlurl (aiuto).
  25. ^manbreve2010,  pag. 131.
  26. ^manbreve2010,  pag. 133.
  27. ^abmanbreve2010,  pag. 134.
  28. ^abmanbreve2010,  pag. 165.
  29. ^manbreve2010,  pagg. 124-125.
  30. ^abmanbreve2010,  pag. 128.
  31. ^abmanbreve2010,  pag. 142.
  32. ^Le spese delle Regioni sono cresciute di 89 miliardi (PDF), sucgiamestre.com, CGIA Mestre, 22 settembre 2012.URL consultato il 12 marzo 2013(archiviato il 3 aprile 2015).
  33. ^2º rapporto UIL sui costi della politica (PDF), suuilpensionati.it, UIL Pensionati, luglio 2012.URL consultato il 12 marzo 2013(archiviato dall'url originale il 28 febbraio 2013).
  34. ^Copia archiviata, suilsussidiario.net.URL consultato il 24 novembre 2015(archiviato il 24 novembre 2015).
  35. ^Di Davide, Iandiorio, "Rimborsi alle Regioni: ecco la mappa completa degli sprechi, di ieri e di oggi." International Business Times: Italian Edition (Italy), April 04, 2014.
  36. ^Redazione Ibtimes, Italia. "Rimborsopoli Piemonte: 18 fra condanne e patteggiamenti." International Business Times: Italian Edition (Italy) 14 July 2014.
  37. ^Giampiero Buonomo,Tra sprechi, ruberie ed equivoci legislativi(archiviato dall'url originale il 21 novembre 2017)., in L'ago e il filo, dicembre 2012.
  38. ^Giampiero Buonomo,Tovaglie pulite, Mondoperaio, 10/2015.
  39. ^ISTAT popolazione giugno 2023, sudemo.istat.it.URL consultato il 15 settembre 2023(archiviato il 15 agosto 2022).
  40. ^Istituto nazionale di statistica,CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI (XLS), suistat.it, 16 dicembre 2024.URL consultato il 14 gennaio 2025.
  41. ^In corsivo.
  42. ^Annuario Statistico italiano 2021 (PDF), Roma, Istituto nazionale di statistica, 2021, p. 5.
  43. ^La regione Sicilia ha sostituito le soppresse province conliberi consorzi comunali; cfr. Bernardo Iovene,Le province: questi fantasmi!, surai.it.
  44. ^ Governo italiano - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,ELENCO CODICI DEI COMUNI ITALIANI, sudait.interno.gov.it.URL consultato l'11 ottobre 2023(archiviato dall'url originale il 5 luglio 2023).
  45. ^Stime 2024: regionali 2022 ISTAT scalate del +12,7 % (Pil nazionale = 2.192.182 mln € nel 2024) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
  46. ^Stime 2024 da Travel365/Quotidiano.net :contentReference[oaicite:2]{index=2}
  47. ^Copia archiviata, sugoverno.it.URL consultato il 17 maggio 2019(archiviato il 17 maggio 2019).
  48. ^Copia archiviata, sudiritto.it.URL consultato il 17 maggio 2019(archiviato il 17 maggio 2019).
  49. ^Copia archiviata, susenato.it.URL consultato il 16 maggio 2019(archiviato il 22 maggio 2019).

Bibliografia

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Voci correlate

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Altri progetti

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Collegamenti esterni

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  • Normattiva., portale istituzionale ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nellaGazzetta Ufficiale, sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione.
V · D · M
Italia (bandiera)Elezioni regionali in Italia
Voci generali1949 ·1959 ·1963 ·1964 ·1968 ·1970 ·1973 ·1975 ·1978 ·1980 ·1983 ·1985 ·1988 ·1990 ·1993 ·1995 ·1998 ·2000 ·2003 ·2005 ·2008 ·2010 ·2013 ·2014 ·2015 ·2018 ·2019 ·2020 ·2023 ·2024 ·2025
Valle d'Aosta1949 ·1954 ·1959 ·1963 ·1968 ·1973 ·1978 ·1983 ·1988 ·1993 ·1998 ·2003 ·2008 ·2013 ·2018 ·2020 ·2025
Piemonte1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2014 ·2019 ·2024
Liguria1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2020 ·2024
Lombardia1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2013 ·2018 ·2023
Trentino-Alto Adige1948 ·1952 ·1956 ·1960 ·1964 ·1968 ·1973 ·1978 ·1983 ·1988 ·1993 ·1998 ·2003 ·2008 ·2013 ·2018 ·2023
Veneto1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2020 ·2025
Friuli-Venezia Giulia1964 ·1968 ·1973 ·1978 ·1983 ·1988 ·1993 ·1998 ·2003 ·2008 ·2013 ·2018 ·2023
Emilia-Romagna1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2014 ·2020 ·2024
Toscana1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2020 ·2025
Marche1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2020 ·2025
Umbria1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2019 ·2024
Lazio1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2013 ·2018 ·2023
Abruzzo1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2008 ·2014 ·2019 ·2024
Molise1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2001 ·2006 ·2011 ·2013 ·2018 ·2023
Campania1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2020 ·2025
Puglia1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2015 ·2020 ·2025
Basilicata1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2013 ·2019 ·2024
Calabria1970 ·1975 ·1980 ·1985 ·1990 ·1995 ·2000 ·2005 ·2010 ·2014 ·2020 ·2021 ·2025
Sicilia1947 ·1951 ·1955 ·1959 ·1963 ·1967 ·1971 ·1976 ·1981 ·1986 ·1991 ·1996 ·2001 ·2006 ·2008 ·2012 ·2017 ·2022
Sardegna1949 ·1953 ·1957 ·1961 ·1965 ·1969 ·1974 ·1979 ·1984 ·1989 ·1994 ·1999 ·2004 ·2009 ·2014 ·2019 ·2024
V · D · M
Italia (bandiera)Suddivisioni dell'Italia
Regioni statistiche
RegioniProvince,città metropolitane, province autonome(Trentino-Alto Adige),enti di decentramento regionale(Friuli-Venezia Giulia) eliberi consorzi comunali(Sicilia)
Nord-ovest
Valle d'Aosta (bandiera) Valle d'Aostanessuna
Piemonte (bandiera) PiemonteAlessandria ·Asti ·Biella ·Cuneo ·Novara ·Torino ·Verbano-Cusio-Ossola ·Vercelli
Liguria (bandiera) LiguriaGenova ·Imperia ·Savona ·La Spezia
Lombardia (bandiera) LombardiaBergamo ·Brescia ·Como ·Cremona ·Lecco ·Lodi ·Mantova ·Milano ·Monza e Brianza ·Pavia ·Sondrio ·Varese
Nord-est
Trentino-Alto Adige (bandiera) Trentino-Alto AdigeBolzano ·Trento
Veneto (bandiera) VenetoBelluno ·Padova ·Rovigo ·Treviso ·Venezia ·Verona ·Vicenza
Friuli-Venezia Giulia (bandiera) Friuli-Venezia GiuliaGorizia ·Pordenone ·Trieste ·Udine
Emilia-Romagna (bandiera) Emilia-RomagnaBologna ·Ferrara ·Forlì-Cesena ·Modena ·Parma ·Piacenza ·Ravenna ·Reggio Emilia ·Rimini
Centro
Toscana (bandiera) ToscanaArezzo ·Firenze ·Grosseto ·Livorno ·Lucca ·Massa-Carrara ·Pisa ·Pistoia ·Prato ·Siena
Marche (bandiera) MarcheAncona ·Ascoli Piceno ·Fermo ·Macerata ·Pesaro e Urbino
Umbria (bandiera) UmbriaPerugia ·Terni
Lazio (bandiera) LazioFrosinone ·Latina ·Rieti ·Roma ·Viterbo
Sud
Abruzzo (bandiera) AbruzzoChieti ·L'Aquila ·Pescara ·Teramo
Molise (bandiera) MoliseCampobasso ·Isernia
Campania (bandiera) CampaniaAvellino ·Benevento ·Caserta ·Napoli ·Salerno
Puglia (bandiera) PugliaBari ·Barletta-Andria-Trani ·Brindisi ·Foggia ·Lecce ·Taranto
Basilicata (bandiera) BasilicataMatera ·Potenza
Calabria (bandiera) CalabriaCatanzaro ·Cosenza ·Crotone ·Reggio Calabria ·Vibo Valentia
Isole
Sicilia (bandiera) SiciliaAgrigento ·Caltanissetta ·Catania ·Enna ·Messina ·Palermo ·Ragusa ·Siracusa ·Trapani
Sardegna (bandiera) SardegnaCagliari ·Gallura Nord-Est Sardegna ·Medio Campidano ·Nuoro ·Ogliastra ·Oristano ·Sassari ·Sulcis Iglesiente
Ingrassetto sono indicate le province il cuicapoluogo è anche capoluogo di regione; incorsivo sono indicate le città metropolitane.
Per quanto riguarda leregioni a statuto speciale, in Valle d'Aosta le funzioni della provincia sono espletate direttamente dalla regione; in Trentino-Alto Adige le province sono enti autonomisui generis; il Friuli-Venezia Giulia è diviso inenti di decentramento regionale e la Sicilia inliberi consorzi comunali
V · D · M
Repubblica Italiana
Organizzazione generaleCostituzione della Repubblica Italiana ·Sistema politico della Repubblica Italiana ·Ordine delle cariche della Repubblica Italiana ·Pubblica amministrazione dell'Italia ·Enti locali ·Autorità amministrative indipendentiItalia
Organi costituzionaliParlamento (Camera dei deputati ·Senato della Repubblica) ·Presidente della Repubblica ·Governo (Presidente del Consiglio dei ministri ·Ministri) ·Magistratura ·Corte costituzionale
Organi di rilievo costituzionaleConsiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ·Consiglio di Stato ·Corte dei conti ·Consiglio Superiore della Magistratura ·Consiglio Supremo di Difesa
Enti territorialiComuni(lista) ·Comunità montane(lista) ·Comunità isolane ·Province(lista) ·Città metropolitane(lista) ·Regioni(lista)
Controllo di autoritàLCCN(ENsh2002002378 ·BNE(ESXX5301130(data) ·J9U(EN, HE987007532508505171
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