Laprova documentale è una rappresentazione di un fatto incorporata su una base materiale in modalità digitale o analogica. La nozione di documento si basa su quattro elementi: il fatto rappresentato; la rappresentazione; l'incorporamento; la base materiale.
Lo scritto è la prova documentale per eccellenza, non solo su carta ma anche su nastro. Il documento di per sé consiste nell'estrinsecazione di un pensiero tramite parole e compiuta da un soggetto, sia direttamente che indirettamente.
Compito del giudice è quello di valutare il fatto estrinseco prima, ovvero la provenienza del documento, e quello intrinseco poi, ovvero il contenuto.
La prima operazione solitamente si riconduce allasottoscrizione tramite firma o firma digitale, oppure al fenomeno del documento scritto di proprio pugno. Inoltre fondamentale importanza è la collocazione nel tempo, quindi la datazione del documento. Per maggiore sicurezza, spesso l'ordinamento si serve di uno strumento più efficace, come l'attestazione ufficiale da parte di soggetti prestabiliti (notaio opubblico ufficiale), gli atti dei quali assumono un connotato di pubblica fede e certificano la provenienza corretta del documento. In questo caso si parla di atti pubblici, mentre in quello della sottoscrizione di scritture private.
A stabilire l'efficacia dell'atto pubblico è ilcodice civile all'art.2699
(Art. 2699 c.c. - Atto pubblico)
Senza i requisiti evidenziati dall'articolo, l'atto altro non è che una scrittura privata.Da notare che il documento, con i requisiti dell'atto pubblico, fa piena prova fino aquerela di falso (ex art.2700).
L'aspetto estrinseco di questo tipo di documento, pertanto, ha validita di prova legale fino a querela di falso, mentre l'aspetto intrinseco è liberamente apprezzabile dal giudice.
Come già visto, nelle scritture private, mancando alcun tipo di certificazione, fa fede la sottoscrizione o requisito, quando possibile, equipollente. Essendo però la sottoscrizione molto meno certa, il legislatore ha trovato l'espediente, per rendere il documento prova legale sotto l'aspetto estrinseco, del riconoscimento o dell'autenticazione da parte del sottoscrittore, oppure del riconoscimento tacito.
(Art. 2702 c.c. - Efficacia della scrittura privata)