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Persona giuridica

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Unapersona giuridica (in alcuni ordinamenti giuridici anche dettaente morale) è unsoggetto di diritto dotato diautonomia patrimoniale perfetta.

Distinzione

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La persona giuridica è costituita da:

  • un elemento materiale (osubstrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nellecorporazioni) o un patrimonio (nellefondazioni) ordinati a uno scopo;[1]
  • un elemento formale, ilriconoscimento. Questo può essere attribuito dall'ordinamento:
    • con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
    • con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
    • con un appositoprovvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gliassociati) sono un elemento costitutivo della stessa, ilfondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest'ultima. Le persone giuridiche hanno un'organizzazione, con unastruttura organizzativa articolata inuffici; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono)organi della persona giuridica e compiono gliatti giuridici imputati alla stessa. Un'organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altrienti, privi dell'elemento formale del riconoscimento: se l'ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.

Si suol dire che le corporazioni sonoorganizzazioni di persone, mentre le fondazioni sonoorganizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l'ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

Tipologie

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La natura pubblica o privata della persona giuridica si riflette anche sulla sua disciplina: le persone giuridiche private sono disciplinate daldiritto privato, mentre quelle pubbliche daldiritto pubblico che può attribuire loropoteri autoritativi, come quello di emanareprovvedimenti amministrativi (autarchia) oatti normativi (autonomia normativa, che può essere legislativa, statutaria o regolamentare). Di conseguenza, l'atto giuridico con il quale si dà vita alla persona giuridica, che prende il nome diatto costitutivo (nel caso delle fondazioni è denominatoatto di fondazione), ha natura di atto diautonomia privata nel caso delle persone giuridiche private, mentre nel caso delle persone giuridiche pubbliche ha natura diprovvedimento.

Persone di diritto pubblico

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Sono persone giuridiche di diritto pubblico loStato (anche se, in alcuni ordinamenti, ad esempio quelloitaliano[2], non è una persona giuridica unitaria ma un insieme di soggetti) e gli altrienti pubblici, che possono avere caratteri propri delle corporazioni (come lo Stato e glienti territoriali) oppure delle istituzioni.

Persone di diritto privato

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Negli ordinamenti statali tra le persone giuridiche private si annoverano le associazioni e le fondazioni riconosciute nonché le società per azioni e le altre società commerciali dotate di personalità giuridica.

Nel mondo

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Ai diversi tipi di società l'ordinamento statale può attribuire diversi gradi di autonomia patrimoniale, sicché non tutti sono caratterizzati dalla personalità giuridica in senso stretto: si distinguono, al riguardo, lesocietà di capitali (di cui il prototipo è lasocietà per azioni), dotate di personalità giuridica, dallesocietà di persone, che ne sono prive (tuttavia in alcuni ordinamenti, comeFrancia eBrasile, hanno anch'esse personalità giuridica). Taluni ordinamenti consentono la costituzione di società unipersonali dotate di personalità giuridica (così ora anche in Italia).

NegliStati Uniti la società per azioni (corporation) può svolgere attività sia economica (business corporation) sia senza scopo di lucro (non-profit corporation). Lo stesso accade in alcuni ordinamenti dicivil law (ad esempio, inGermania,Austria eSvizzera) mentre negli altri ordinamenti di civil law la società per azioni è destinata allo svolgimento di attività economiche ed è pertanto nettamente distinta dall'associazione e dalla fondazione. Anche inGran Bretagna e in altri ordinamenti dicommon law lacompany (società) si contrappone allasociety (associazione) di carattere mutualistico o assistenziale.

Quanto alle fondazioni, nella generalità degli ordinamenti non possono avere scopo di lucro, tuttavia esistono ordinamenti che consentono la costituzione di persone giuridiche assimilabili a una fondazione aventi scopo di lucro, come l'Anstalt nelLiechtenstein. Il diritto privato degli ordinamenti di common law non conosce la fondazione come tipo distinto di persona giuridica, sicché le organizzazioni con finalità filantropiche (charities, sing.charity) seppur spesso denominate fondazioni (foundations) sono in realtàtrust, corporazioni o, anche, associazioni non riconosciute.

Negli ordinamenti di common law alcuni uffici pubblici o ecclesiastici (tra i quali lo stesso monarca britannico) sono persone giuridiche a sé in quantocorporation sole: si tratta di una particolare forma di corporazione che anziché essere costituita da più persone (come la corporation aggregate) è costituita dal solo titolare dell'ufficio. D'altra parte, in questi stessi ordinamenti gli enti territoriali locali (contee ecc.) sono considerati organi dello stato dotati di personalità giuridica, mentre gli altri enti che compongono lapubblica amministrazione (variamente denominati:administration,agency,authority,board,commission, ecc.) sono persone giuridiche disciplinate dal diritto privato.

Chiesa cattolica

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IlCodice di diritto canonico disciplina le persone giuridiche nel Libro I, Titolo VI, Capitolo II. Esso distingue:

  • laChiesa cattolica e laSede Apostolica,persone morali in forza della stessa disposizione divina;
  • lepersone giuridiche, insiemi di persone o cose ordinati a un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli; possono essere costituite direttamente da unadisposizione del diritto oppure tramite una concessione speciale data condecreto della competente autorità.

Che sia un insieme di persone o di cose, la persona giuridica agisce come un soggetto fisico ed ha unlegale rappresentante.

Le persone giuridiche possono essere:

  • insiemi di almeno tre persone e allora si distinguono incollegiali - se i membri ne determinano azione, concorrendo nel prendere le decisioni, non necessariamente con uguali diritti - enon collegiali;
  • insiemi di cose sia spirituali sia materiali (fondazioni autonome) dirette da una o più persone fisiche o da un collegio.

Le persone giuridiche possono inoltre essere:

  • pubbliche, se costituite dalla competente autorità ecclesiastica affinché, entro i fini a esse prestabiliti, compiano, a nome della Chiesa e a norma delle disposizioni del diritto, il compito loro affidato in vista del bene pubblico;
  • private, negli altri casi.

Nell'ordinamento italiano ilcodice civile, nelLibro I, Titolo II, Capo I, contempla le persone giuridiche, pubbliche (art. 11) e private (art. 12, abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e art. 13). La disciplina delle persone giuridiche private è contenuta nello stesso codice e nel D.P.R. 361/2000, mentre quella delle persone giuridiche pubbliche è sparsa in una pluralità di leggi, riferite a determinate categorie (ad esempio, glienti locali) o a singoli enti.

Le persone giuridiche sono tradizionalmente distinte inpubbliche eprivate: le prime perseguonointeressi pubblici, mentre le seconde perseguonointeressi di carattere privato, ancorché possano essere utilizzate anche per il perseguimento di interessi pubblici.

Sono persone giuridiche private:

Talvolta si utilizza impropriamente il termine persone giuridiche come sinonimo di imprese o, peggio, società. In realtà, imprese non in forma societaria, società di persone, ditte individualinon hanno personalità giuridica (almeno per la regolamentazione italiana). A volte il legislatore o la burocrazia contribuiscono alla confusione in quanto utilizzano il termine restrittivo (quello descritto sopra) in senso estensivo (aziende, associazioni, fondazioni, enti, etc). In questi casi occorrerebbe parlare diorganizzazioni e non usare il termine restrittivo di persone giuridiche.

Ad esempio nelle procedure diPagoPA si distingue tra persona fisica e persona giuridica, intendendo quest'ultima nel significato "organizzazione" (ad esempio unaSnc che però non è una persona giudica, non essendo una società di capitali ma di persone).

Sono invece persone giuridiche di diritto pubblico:

Le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nelRegistro Prefettizio. Presso lePrefetture-U.T.G. è istituito ilRegistro delle Persone Giuridiche.

Note

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  1. Alcuni autori preferiscono usare il termineistituzione in luogo di fondazione, essendo quest'ultimo riferito in senso stretto alle sole persone giuridiche private. Altri distinguono le persone giuridiche in istituzioni e fondazioni. Il termine istituzione viene anche utilizzato per indicare quegli enti, tipicamente pubblici, che perseguono uno scopo d'interesse generale, non degli associati o del fondatore
  2. Lo Stato come apparato burocratico e Lo Stato come persona giuridica – Appunti di Giurisprudenza, suwww.appuntigiurisprudenza.it.URL consultato l'11 giugno 2022.

Bibliografia

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  • Pizzorusso A.Sistemi giuridici comparati.Giuffrè editore, 1998.
  • Corapi D.Società. Diritto comparato e straniero, voce inEnciclopedia Giuridica, vol. XXIX, Roma, 1993.
  • Basile M., Falzea A.Persona giuridica, voce inEnciclopedia del diritto, vol. XXXIII, Giuffrè editore, 1983.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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