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Misure cautelari (ordinamento penale italiano)

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Lemisure cautelari sono disciplinate dal Libro IV delcodice di procedura penale italiano, e si sostanziano in limitazioni dilibertà personale. Sono disposte da ungiudice, sia nella fase delleindagini preliminari che nellafase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge. Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali.

Classificazione

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PersonaliReali
CoercitiveInterdittive
ObbligatorieCustodiali

Misure cautelari personali

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Disciplinate dal Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, le misure cautelari personali sono istituti processuali che incidono sulla libertà personale dell'imputato. Proprio per tale motivo le garanzie che l'ordinamento prevede sono: lariserva di legge e lariserva di giurisdizione.[1] Tali istituti processuali non possono essere adottati al fine di ottenere dall'imputato una condotta collaborativa, poiché, ai sensi dell'art. 64 comma 3 lettera b)c.p.p., gli è riconosciuto il diritto al silenzio.[2]

Presupposti

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Le misure cautelari personali, a loro volta, si suddividono in coercitive e interdittive. La loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunquecausa estintiva del reato ocausa estintiva della pena, digiustificazione o dinon punibilità (art. 273c.p.p.).[1][3]

Le misure cautelari personali richiedono per la loro applicazione l'esistenza di due ordini di requisiti: la sussistenza digravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. 1 c.p.p.) nonché diesigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).[4]

Peresigenze cautelari si intendono:[4]

  • il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale (art. 274 c. 1 c.p.p.);
  • il rischio di fuga dell'imputato: l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione (art. 274 c. 2 c.p.p.);
  • il rischio di reiterazione del reato, ossia il sussistere del concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata, ovvero - ipotesi assai più frequente - della stessa specie di quello per il quale si procede. In quest'ultimo caso può essere disposta la custodia cautelare solo se la pena massima prevista per il reato in questione è uguale o superiore a quattro anni.[2][5]

Criteri di scelta da parte del giudice

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Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell'idoneità di ciascuna in relazione alle diverse esigenze cautelari da soddisfare, come previsto dal primo comma dell'art. 275 c.p.p.[6] Inoltre, devono essere osservati due principi indicati nel 2° e 3° comma dello stesso articolo:

  • il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo comeextrema ratio, cioè solo qualora le altre risultino inadeguate, altresì motivando la ragione per cui ritenga inadeguate misure cautelari meno afflittive. Ciò non si applica ai reati di associazione di tipo mafioso, per i quali essa è obbligatoria;
  • il principio di proporzionalità, secondo cui la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia o si ritiene essere irrogata.[2][7]

Eccezioni

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Inoltre, lo stesso articolo, nel comma 4 e successivi, prevede alcuni casi in cui la custodia cautelare in carcere non può essere disposta:[8][9]

  1. donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente, o il padre nel caso in cui la madre sia deceduta;
  2. persona che ha superato l'età di 70 anni;
  3. persona affetta da AIDS conclamato, salvo ricovero presso strutture idonee al trattamento specifico.

Misure cautelari personali coercitive

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Presupposti

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Le misure cautelari personali coercitive comportano una limitazione o privazione dellalibertà personale.[10] Esse possono essere applicate:

  • quando si proceda perdelitti puniti con l'ergastolo o con lareclusione superiore nel massimo a tre anni (la custodia cautelare in carcere solo se si procede per delitti, consumati o tentati, puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti);
  • anche al di fuori di tali limiti di pena, quando sia stato eseguito l'arresto in flagranza (arresto facoltativo, per taluni delitti espressamente previsti dalla legge, comefurto elesioni personali) o l'arresto fuori dei casi di flagranza, e ilgiudice per le indagini preliminari ne abbia disposto la convalida.[2]

Nel primo caso, ai fini del computo dei limiti temporali previsti non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, eccezion fatta per:[3]

  • l'attenuante generica consistente nell'avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato un danno di speciale tenuità;
  • l'aggravante generica consistente nell'avere ostacolato la pubblica o privata difesa;
  • le circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale.

Inoltre, i limiti temporali previsti per la custodia cautelare in carcere non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad unamisura cautelare.[2]

Tipi

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Termini di durata

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Sono previsti termini di durata: intermedi, massimi, complessivi. I termini intermedi sono quattro. Il termine massimo comprende i termini intermedi. I termini complessivi comprendono anche le sospensioni della misura cautelare. Le misure obbligatorie possono avere durata sino al doppio rispetto a quelle custodiali.[12]

Il termine massimo della custodia cautelarein carcere in attesa di primo giudizio, come pure il termine massimo dellacustodia cautelare complessiva è in relazione alla pena massima prevista per il delitto (c.p. art. 303) per cui è stata applicata la custodia cautelare. Inizia a decorrere nuovamente in presenza di atti giudiziari relativi allo stesso reato che lo consentano, o di nuovi capi di imputazioneanche relativi a fatti materialmente commessi prima dell'inizio della carcerazione preventiva.[2][12]

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con la sentenza n. 4614 del 5 febbraio 2007, hanno stabilito che il limite massimo della carcerazione preventiva non è un limite perentorio, ed è derogabile da un provvedimento del giudice consentito dalla legge.[13] Non è invece accettabile un meccanismo processuale dal quale derivi che, alle scadenze temporali considerate dalla legge, pur in mancanza di un provvedimento del giudice, la custodia cautelare non debba inderogabilmente cessare.[14] Diversi costituzionalisti ritengono palesemente illegittimo questo orientamento giurisprudenziale che consente una limitazione della libertà personale senza confini temporali, in casi limite di far scontare un ergastolo a persone in attesa di giudizio, con una semplice sequenza di provvedimenti giudiziali che prorogano la custodia cautelare.[15] Il magistrato potrebbe esercitare l'azione penale in modo da non incriminare subito l'imputato con tutti capi di accusa noti, e introdurli "gradualmente" allo scadere dei termini di custodia cautelare, rinnovati ogni volta con accuse nuove.[15]

Misure cautelari personali interdittive

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Sono adottate dalgiudice penale, che limitano temporaneamente l'esercizio di determinatefacoltà odiritti, in tutto o in parte.

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, tali misure possono essere applicate solo quando si procede perdelitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o dellareclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).[2][4]

Appartengono alla categoria:

  • Sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale
  • Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
  • Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Misure cautelari reali

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Sono provvedimentigiudiziali che incidono subenipatrimoniali[16], ossia sul diritto di proprietà garantito dall'art. 42 dellaCostituzione.

Si distinguono due tipi di misure:

  • sequestro conservativo (art. 316 c.p.p. e seguenti);
  • sequestro preventivo (art. 321 c.p.p. e seguenti).

Il loro fine comune è quello di garantire l'esecuzione dellasentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa pertinente alreato possa aggravare le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati.[16][17]

I presupposti per la loro applicazione sono: ilfumus del reato e ilpericulum in mora, e si applicano indipendentemente dallacustodia cautelare in carcere.

La normativa vigente

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L'art. 316 delCodice di procedura penale prevede lemisure cautelari reali.[2][18]

Art. 316
Presupposti ed effetti del provvedimento
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (189c.p.), ilpubblico ministero, in ogni stato e grado delprocesso di merito, chiede ilsequestro conservativo (218 coord.) deibeni mobili oimmobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui lalegge ne consente ilpignoramento (513 s.c.p.c.).[18]
In questo primo comma viene esplicitata a caratteristica peculiare dell’istituto: poter essere richiesto soltanto nei confronti dell’imputato, o del responsabile civile, in una fase processuale che necessariamente vede già esercitata l’azione penale. Ne consegue, in definitiva, che il sequestro conservativo non possa essere richiesto durante le indagini preliminari, al giudice di tale fase.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano legaranzie delleobbligazioni civili derivanti dalreato (185 c.p.), la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.[18]
3. Il sequestro disposto a richiesta delpubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si consideranoprivilegiati (2745 s.c.c.), rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento deitributi.[18]

La precedente disciplina

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La disciplina processuale penale precedente alla riforma del1988 non contemplava espressamente ilsequestro preventivo come autonomo istituto. Il vecchio art. 337 prevedeva soltanto che nel corso delprocedimento ilgiudice potevadisporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato, finalizzando l'istituto alle acquisizioniprobatorie (l'attualesequestro probatorio), ma consentendo di fatto anche l'utilizzo dell'istituto del sequestro penale al fine di paralizzare condotte antigiuridichein itinere, quelle cioè che porterebbero il reato ad "ulteriori conseguenze".[2]

Le cose pertinenti al reato

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Ingiurisprudenza si ritiene che il rapporto di strumentalità tra il bene in sequestro ed il suo possibile uso criminoso sia affidato ad una valutazione discrezionale delgiudice, il quale deve contemperare gli opposti interessi per evitare il rischio di sfociare in un'indiscriminata compressione deidiritti individuali dellaproprietà e della libera iniziativa economica privata.[19]

Pertanto, lagiurisprudenza si attiene a dei parametri abbastanza precisi:

  • il rapporto di strumentalità (essenziale e non occasionale) deibeni rispetto al reato (il sequestro preventivo deve perseguire finalità di difesa sociale, e deve dunque cadere su cose oggettivamente e specificamente predisposte per la realizzazione di attività criminose)
  • il rapporto di necessaria pertinenza (non basta che il bene sia stato utilizzato per commettere unreato, ma è necessario che rappresenti un mezzo indispensabile per l'attuazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (ad es. per il sequestro di unconto corrente bancario, non basta che su questo sia transitata una somma di sospetta origine, ma occorre che il conto in questione sia stato predisposto proprio per una pluralità di operazioni criminose).[20]

In particolare, laCorte di cassazione, in un recente caso disequestro di documentazione relativa ad unprocedimento amministrativo, ha chiarito che il sequestro preventivo deve avere ad oggetto "il risultato" di un'attività, e non l'attività stessa. Di conseguenza, è possibile sequestrare ladocumentazione (per privare l'ente della disponibilità giuridica di essa e renderne impossibile l'uso successivo) ma non anche paralizzare l'iterprocedimentale, in quanto il sequestro «non è finalizzato a svolgere un'atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale.[21]

Note

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  1. ^abTaormina (2015), pp. 345-346.
  2. ^abcdefghiConso-Grevi (2020), pp. 333-411.
  3. ^abLe misure cautelari personali interdittive, sustudiocataldi.it.URL consultato il 21 ottobre 2021.
  4. ^abcLozzi (2016), p. 301.
  5. ^Taormina (2015), p. 377.
  6. ^Taormina (2015), p. 374.
  7. ^Scalfati (2018), pp. 215-217.
  8. ^Taormina (2015), p. 372.
  9. ^Lozzi (2016), p. 312.
  10. ^Lozzi (2016), pp. 301-302.
  11. ^Lozzi (2016), p. 309.
  12. ^abTaormina (2015), pp. 375-376.
  13. ^Scalfati (2018), p. 220.
  14. ^Scalfati (2018), pp. 220-221.
  15. ^abScalfati (2018), p. 221.
  16. ^abLozzi (2016), pp. 281, 338-339.
  17. ^Taormina (2015), pp. 430-431.
  18. ^abcdScalfati (2018), pp. 230-235.
  19. ^Lozzi (2016), p. 281.
  20. ^Scalfati (2018), p. 238.
  21. ^Scalfati (2018), pp. 238-239.

Bibliografia

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Voci correlate

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V · D · M
Procedimento penale in Italia
SoggettiGiudice per le indagini preliminari ·Giudice dell'udienza preliminare ·Pubblico ministero ·Polizia giudiziaria ·Imputato ·Parte civile ·Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Condizioni di procedibilitàAutorizzazione a procedere ·Istanza di procedimento ·Richiesta di procedimento ·Querela
Fasi e vicendeIscrizione della notizia di reato ·Indagini preliminari ·Interrogatorio ·Accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale ·Incidente probatorio ·Informazione di garanzia ·Richiesta di archiviazione ·Archiviazione ·Rinvio a giudizio ·Legittimo impedimento ·Udienza preliminare ·Sentenza di non luogo a procedere ·Dibattimento ·Sentenza
AttiNotificazione ·Informazione di garanzia ·Nullità ·Sentenza
ProveMezzi di prova:Testimonianza ·Esame delle parti ·Confronto ·Ricognizione ·Esperimento giudiziale ·Perizia · (Consulenza tecnica) ·Prova documentale
Mezzi di ricerca:Ispezione ·Perquisizione ·Sequestro probatorio ·Intercettazione
Misure cautelariPersonali:Coercitive:Divieto di espatrio ·Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ·Allontanamento dalla casa familiare ·Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ·Divieto e obbligo di dimora ·Arresti domiciliari ·Custodia cautelare in carcere ·Custodia cautelare in luogo di cura ·Interdittive:Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori ·Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ·Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali ·
Misure precautelari:Arresto in flagranza di reato (Flagranza di reato) ·Fermo di indiziato di delitto · (Udienza di convalida dell'arresto o del fermo)
Reali:Sequestro preventivo ·Sequestro conservativo
Procedimenti penali specialiGiudizio abbreviato ·Applicazione della pena su richiesta delle parti ·Giudizio direttissimo ·Giudizio immediato ·Procedimento per decreto ·Oblazione
Il processo penaleDibattimento ·Letture in sede dibattimentale ·Assoluzione ·Condanna ·Prescrizione ·Giudizio di rinvio
Procedimenti differenziatiProcedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ·Procedimento davanti al giudice di pace ·Processo penale minorile
Mezzi di impugnazioneRiesame ·Appello ·Ricorso per cassazione ·Revisione ·Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
EsecuzioneIncidente di esecuzione
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