Lemisure cautelari sono disciplinate dal Libro IV delcodice di procedura penale italiano, e si sostanziano in limitazioni dilibertà personale. Sono disposte da ungiudice, sia nella fase delleindagini preliminari che nellafase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge. Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali.
Personali | Reali | ||
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Coercitive | Interdittive | ||
Obbligatorie | Custodiali | ||
Disciplinate dal Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, le misure cautelari personali sono istituti processuali che incidono sulla libertà personale dell'imputato. Proprio per tale motivo le garanzie che l'ordinamento prevede sono: lariserva di legge e lariserva di giurisdizione.[1] Tali istituti processuali non possono essere adottati al fine di ottenere dall'imputato una condotta collaborativa, poiché, ai sensi dell'art. 64 comma 3 lettera b)c.p.p., gli è riconosciuto il diritto al silenzio.[2]
Le misure cautelari personali, a loro volta, si suddividono in coercitive e interdittive. La loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunquecausa estintiva del reato ocausa estintiva della pena, digiustificazione o dinon punibilità (art. 273c.p.p.).[1][3]
Le misure cautelari personali richiedono per la loro applicazione l'esistenza di due ordini di requisiti: la sussistenza digravi indizi di colpevolezza (art. 273 c. 1 c.p.p.) nonché diesigenze cautelari (art. 274 c.p.p.).[4]
Peresigenze cautelari si intendono:[4]
Per quanto riguarda i criteri di scelta delle misure, il giudice tiene conto dell'idoneità di ciascuna in relazione alle diverse esigenze cautelari da soddisfare, come previsto dal primo comma dell'art. 275 c.p.p.[6] Inoltre, devono essere osservati due principi indicati nel 2° e 3° comma dello stesso articolo:
Inoltre, lo stesso articolo, nel comma 4 e successivi, prevede alcuni casi in cui la custodia cautelare in carcere non può essere disposta:[8][9]
Le misure cautelari personali coercitive comportano una limitazione o privazione dellalibertà personale.[10] Esse possono essere applicate:
Nel primo caso, ai fini del computo dei limiti temporali previsti non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, eccezion fatta per:[3]
Inoltre, i limiti temporali previsti per la custodia cautelare in carcere non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad unamisura cautelare.[2]
Sono previsti termini di durata: intermedi, massimi, complessivi. I termini intermedi sono quattro. Il termine massimo comprende i termini intermedi. I termini complessivi comprendono anche le sospensioni della misura cautelare. Le misure obbligatorie possono avere durata sino al doppio rispetto a quelle custodiali.[12]
Il termine massimo della custodia cautelarein carcere in attesa di primo giudizio, come pure il termine massimo dellacustodia cautelare complessiva è in relazione alla pena massima prevista per il delitto (c.p. art. 303) per cui è stata applicata la custodia cautelare. Inizia a decorrere nuovamente in presenza di atti giudiziari relativi allo stesso reato che lo consentano, o di nuovi capi di imputazioneanche relativi a fatti materialmente commessi prima dell'inizio della carcerazione preventiva.[2][12]
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con la sentenza n. 4614 del 5 febbraio 2007, hanno stabilito che il limite massimo della carcerazione preventiva non è un limite perentorio, ed è derogabile da un provvedimento del giudice consentito dalla legge.[13] Non è invece accettabile un meccanismo processuale dal quale derivi che, alle scadenze temporali considerate dalla legge, pur in mancanza di un provvedimento del giudice, la custodia cautelare non debba inderogabilmente cessare.[14] Diversi costituzionalisti ritengono palesemente illegittimo questo orientamento giurisprudenziale che consente una limitazione della libertà personale senza confini temporali, in casi limite di far scontare un ergastolo a persone in attesa di giudizio, con una semplice sequenza di provvedimenti giudiziali che prorogano la custodia cautelare.[15] Il magistrato potrebbe esercitare l'azione penale in modo da non incriminare subito l'imputato con tutti capi di accusa noti, e introdurli "gradualmente" allo scadere dei termini di custodia cautelare, rinnovati ogni volta con accuse nuove.[15]
Sono adottate dalgiudice penale, che limitano temporaneamente l'esercizio di determinatefacoltà odiritti, in tutto o in parte.
Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, tali misure possono essere applicate solo quando si procede perdelitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o dellareclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.).[2][4]
Appartengono alla categoria:
Sono provvedimentigiudiziali che incidono subenipatrimoniali[16], ossia sul diritto di proprietà garantito dall'art. 42 dellaCostituzione.
Si distinguono due tipi di misure:
Il loro fine comune è quello di garantire l'esecuzione dellasentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa pertinente alreato possa aggravare le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati.[16][17]
I presupposti per la loro applicazione sono: ilfumus del reato e ilpericulum in mora, e si applicano indipendentemente dallacustodia cautelare in carcere.
L'art. 316 delCodice di procedura penale prevede lemisure cautelari reali.[2][18]
La disciplina processuale penale precedente alla riforma del1988 non contemplava espressamente ilsequestro preventivo come autonomo istituto. Il vecchio art. 337 prevedeva soltanto che nel corso delprocedimento ilgiudice potevadisporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato, finalizzando l'istituto alle acquisizioniprobatorie (l'attualesequestro probatorio), ma consentendo di fatto anche l'utilizzo dell'istituto del sequestro penale al fine di paralizzare condotte antigiuridichein itinere, quelle cioè che porterebbero il reato ad "ulteriori conseguenze".[2]
Ingiurisprudenza si ritiene che il rapporto di strumentalità tra il bene in sequestro ed il suo possibile uso criminoso sia affidato ad una valutazione discrezionale delgiudice, il quale deve contemperare gli opposti interessi per evitare il rischio di sfociare in un'indiscriminata compressione deidiritti individuali dellaproprietà e della libera iniziativa economica privata.[19]
Pertanto, lagiurisprudenza si attiene a dei parametri abbastanza precisi:
In particolare, laCorte di cassazione, in un recente caso disequestro di documentazione relativa ad unprocedimento amministrativo, ha chiarito che il sequestro preventivo deve avere ad oggetto "il risultato" di un'attività, e non l'attività stessa. Di conseguenza, è possibile sequestrare ladocumentazione (per privare l'ente della disponibilità giuridica di essa e renderne impossibile l'uso successivo) ma non anche paralizzare l'iterprocedimentale, in quanto il sequestro «non è finalizzato a svolgere un'atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale.[21]