Neldiritto romano, lamancipatio era un negozio solenne, di origini molto antiche, traslativo delloius Quiritium (il nucleo più antico del diritto romano) e poi delloius civile, su persone o cose che proprio in quanto scambiabili necessariamente tramite questo atto vennero definitires mancipi. La capacità di porre in essere unamancipatio dapprima apparteneva ai soli cittadini romanisui iuris, gli unici ad esercitare loius commercii, presto riconosciuto anche ai Latini.
Originariamente si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di cinque testimoni, tutti cittadini romani e puberi, e unpesatore pubblico (libripens), l'acquirente (mancipio accipiens), tenendo tra le mani un pezzo dibronzo (l'aes rude, ma dapprima si usava ilrame), che in epoca premonetaria si utilizzava come corrispettivo, dichiarava solennemente che la cosa oggetto dellamancipatio gli apparteneva. Successivamente, colpiva la bilancia del pesatore con il bronzo (questo per far sì che "i testimoni potessero percepire con tutti i loro sensi il trasferimento della res"), che veniva pesato e consegnato all'alienante (mancipio dans) quale prezzo dello scambio.
La struttura dellamancipatio era quella di un atto nel quale si realizzava lo scambio immediato di cosa contro un corrispettivo in metallo (aes), che ilmancipio accipiens pagava almancipio dans.
Con il trascorrere del tempo, le formalità richieste da questo atto divennero meramente simboliche (si parlò, ad esempio, dimancipatio nummo uno, che avveniva cioè in cambio di una sola moneta), sebbene si continuasse ad utilizzarle per il rispetto della tradizione tipico dei Romani in campo giuridico. Lamancipatio divenne dunque un negozio astratto di trasferimento deldominium ex iure Quiritium sulleres mancipi, che poteva essere caratterizzato anche da una causa diversa dalla vendita. Di tale evoluta forma dimancipatio parla il giurista romanoGaio nelle sueIstituzioni, ove definisce l'attoquaedam imaginaria venditio, una sorta di vendita immaginaria, fittizia.
Lamancipatio era inoltre unactus legitimus, ossia non poteva essere sottoposto né acondizione né atermine.
Scompare del tutto conGiustiniano. Nei testi classici accolti nella compilazione giustinianea fu pertanto soppresso ogni riferimento allamancipatio, per lo più sostituito con quello dellatraditio. A partire dalMedioevo, nei contratti e nelle obbligazioni decadono le forme antiche dellamancipatio e dellastipulatio con il loro rituale immutabile di gesti e di parole, ed emerge il documento scritto come elemento costitutivo del negozio e non più soltanto come elemento di prova della sua esistenza.
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