Lagiurisdizione volontaria, ai sensi della legge italiana, indica un tipo digiurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di unnegozio giuridico o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di ungiudice terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinatorapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente.
Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita[1] comeamministrazione pubblica deldiritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella dellatutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: laseparazione consensuale deiconiugi, che dev'essere omologata dal tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l'iscrizione di unasocietà per azioni nelregistro delle imprese) o di altre situazioni simili.
Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti seguono le disposizioni comuni ai procedimenti incamera di consiglio. Comprendono anche i provvedimenti ditrattamento sanitario obbligatorio, attribuendone la convalida finale ad un organo giudiziario imparziale, tenuto conto della pesante limitazione della libertà personale e dei diritti fondamentali dell'individuo, che inevitabilmente questo tipo di provvedimenti recano con sé, protratti nel tempo dove ciò si renda necessario.
Ildecreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell'art. 742 delcodice di procedura civile italiano:
| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF7548 |
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