Ilgiudice popolare, inItalia, è un cittadino chiamato a comporre leCorti di assise e leCorti di assise d'appello. La disciplina principale è contenuta nella legge 10 aprile 1951, n. 287.
I giudici popolari sono estratti a sorte tra icittadini italiani, di entrambi i sessi, che abbiano chiesto l'iscrizione nell'apposito albo presso ilcomune diresidenza.[1] L'iscrizione all'albo è permanente. L'aggiornamento dello stesso avviene a cadenza biennale, con l'inserimento dei nominativi dei richiedenti che soddisfino i requisiti previsti dalla legge:[2]
In ogni caso sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio appartenenti o addetti all'ordinamento giudiziario; gli appartenenti alleforze armate italiane e a qualsiasi organo di polizia; iministri di qualsiasi culto e ireligiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli elenchi così redatti sono trasmessi al presidente del tribunale nella relativacircoscrizione giudiziaria[4] il quale, a fronte della necessità, estrae a sorte i nominativi.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Eventuali cancellazioni dall'albo possono avvenire solo in caso di assenza o perdita dei requisiti o suistanza di parte nei casi previsti dalla legge o per impossibilità oggettive di assolvimento della funzione.
I giudici popolari che compongono la Corte d'assise sono in carica per un trimestre. Nel caso in cui nel trimestre abbiano iniziodibattimenti di Corte d'Assise, per tali processi la carica dura fino alla conclusione dei dibattimenti, quindi anche oltre il trimestre interessato. Nel caso di partecipazione a udienze processuali, sono dovuti compensi giornalieri e rimborsi come per legge.
Il giudice popolare, insieme ai duegiudici togati (presidente egiudicea latere) partecipa alleudienze e alle decisioni contenute nellesentenze. Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice popolare riveste la qualifica dipubblico ufficiale.[5]
Questa forma di partecipazione dell'elemento popolare al giudizio penale, nel quale il giudice popolare siede insieme con quello togato (e unitamente a quest'ultimo decide tanto ilfatto quanto ildiritto), è tradizionalmente detta degliscabini, per distinguerla da quella, detta dei giurati o dellagiuria, in cui invece il giudice popolare funziona "a sé stante"[6]. L'affiancamento del giudice togato a quello popolare, se da un lato accresce la capacità tecnica del collegio (consentendo anche la motivazione della pronuncia), dall'altro "rende troppo facile la prevalenza della capacità tecnica e legale" del magistrato togato.[6]
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