Ilgiudice per le indagini preliminari (insiglaGIP) è l'istruttore delprocedimento penaleitaliano, con competenza sullafase preliminare.
Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza delgiudice istruttore, che li aveva), ma provvede solo suistanza di parte (cosiddettagiurisdizione semipiena); i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge: vige infatti il principio ditassatività. Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo processuale, a differenza del giudice dibattimentale, che ne ha a disposizione uno dedicato.
Gli atti conosciuti dal giudice per leindagini preliminari sono solitamente quelli che ilpubblico ministero decide di allegare all'istanza che presenta. Ad esempio, assieme alla richiesta di emissione di un'ordinanza cautelare, il pubblico ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare; il p.m. deve trasmettere, però, tutti gli elementi a favore dell'indagato.
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delleindagini preliminari. Fra i provvedimenti più importanti del GIP vi è l'ordinanza per applicare unamisura cautelare su richiesta del pubblico ministero.
Il GIP accoglie o meno condecreto larichiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal pubblico ministero (art. 409 c.p.p.),[1] nonché l'autorizzazione e la convalida dei mezzi di ricerca della prova, delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti (artt. 266, 266-bis e 267 c.p.p.).
In caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dellaparte offesa (art.410 c.p.p.), il GIP può dichiarare l'opposizione inammissibile e condecreto disporre l'archiviazione e la restituzione degli atti alPubblico Ministero. Oppure può ritenere ammissibile l'opposizione e fissare l'udienza in camera di consiglio (art.127 c.p.p.). In seguito all'udienza, il GIP può comunque disporre conordinanza l'archiviazione, oppure sempre con ordinanza dispone lo svolgimento diulteriori indagini, o ancora può obbligare ilP.M. all'esercizio dell'azione penale e fissare l'udienza preliminare.[1]
Inoltre è competente per alcuni procedimenti speciali tra cui ilrito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd.patteggiamento), ildecreto penale (artt. 459 e ss. c.p.p.).
L'ordinamento giudiziario riserva l'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di giudice del dibattimento, con possibilità di deroga soltanto per imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7-bis, commi 2-bis e 2-quinquies).
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