Disegno,proposta, eprogetto di legge (ddl opdl) sono le denominazioni che può assumere un testo con cui si progetta l'emanazione di unatto normativo di rango primario.
La proposta così avanzata è destinata ad essere analizzata dai vari organi legislativi competenti e, se consegue le prescritte maggioranze, a tradursi o meno inlegge.
si indica un testo suddiviso inarticoli che viene presentato dagli/agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'iniziativa legislativa. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.
I termini sono contenuti nellaCostituzione della Repubblica Italiana e si riferiscono allo stesso atto; tuttavia tradizionalmente la dottrina distingue:
ildisegno di legge, con cui si indica un testo presentato dall'organo esecutivo (ilGoverno).
La dizioneprogetto di legge indica l'insieme dei due istituti e non ha una menzione formale nella costituzione, ove si eccettui l'ultimo capoverso dell'art. 71.
Ilprogetto di legge costituzionale invece è un particolare progetto di legge, previsto per leleggi costituzionali presenti negli ordinamenti a costituzione rigida come quello italiano, il cui iter prevede una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella dei progetti di legge ordinari.
La dizione disegno di legge, per quanto riguarda il Senato, indica indistintamente un testo normativo proposto all'approvazione dello stesso, presentato da chi ha il potere d'iniziativa legislativa, ossia:
La dizione disegno di legge, alla Camera dei deputati, indica solamente un progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta di legge che è di altra iniziativa. Previo esame da parte della Commissione competente, essi giungono in aula per l'approvazione.
^Art. 71: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
^Art. 121: Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.