Ilbrocardo"delegatus non potest delegare" ("il delegato non può delegare"), citato anche nella forma"delegata potestas non potest delegari" ("non si può delegare il potere delegato") o come "delegatio delegationis fieri non potest" ("non è ammessa una delega di delega"), esprime unprincipio ancora vigente deldiritto pubblico eprivato degli ordinamenti attuali, secondo il quale ilsoggetto che ha ricevuto da un altro unpotere non lo può, a sua volta, trasmettere ad un terzo, a meno che non sia stato autorizzato in tal senso, almeno implicitamente, da chi glielo ha conferito.
Il brocardo si riferisce alla delega in senso lato, sicché il principio è applicabile tanto allarappresentanza, quanto alladelega in senso stretto. Peraltro, anche laddove lo adotti, l'ordinamento puòderogarvi, almeno in certi settori, per contemperarlo con altri principi che ritiene prevalenti.
Per quel che riguarda l'ordinamento italiano, il principio si ritiene trovi applicazione nel diritto pubblico, pur non mancando deroghe, mentre nel diritto privato ladottrina è divisa tra chi ritiene che, nel silenzio della fonte costitutiva della rappresentanza (procura o altro), il rappresentante possa comunque trasferire i suoi poteri ad un subrappresentante e chi, invece, esclude tale possibilità, peraltro invocando, a sostegno della tesi, non tanto il principio in argomento, quanto il fatto che la rappresentanza è attribuitaintuitu personae.