Con l'espressionecostituzioni (dallatinoconstituere, cioèordinare,disporre) si indica ilcodice fondamentale di unistituto religioso, contenente le sue principalinorme spirituali egiuridiche.
IlCodice di Diritto Canonico prevede che ognicongregazione eordine sia dotato di costituzioni (cfr.CIC, can. 587) al fine di custodire fedelmente ilcarisma e l'identità dei vari istituti, secondo le intenzioni dei rispettivi fondatori (cfr. CIC, can. 578).
Le Costituzioni devono contenere le norme principali della comunità, nello specifico:
(CIC, can. 587, § 1)
Il codice deve essere approvato dallaSanta Sede e può essere modificato solo previo il suo consenso.
| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF31530 |
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