Va tenuto inoltre distinto (benché strettamente collegato) dalConsiglio europeo, un organo dell'Unione europea senza potere normativo ma titolare dell'indirizzo politico (assegnato a tempo pieno e con durata prolungata al suo presidente, attualmenteAntónio Costa) e composto dalle massime cariche dell'esecutivo dei Paesi dell'Unione europea (icapi di Stato o di governo).
Il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 16 delTrattato sull'Unione europea, da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale che possa impegnare il governo dello Stato membro, scelto in funzione della materia oggetto di trattazione. Tale ampia formulazione consente una maggiore flessibilità, e dunque una maggiore discrezionalità da parte degli Stati, rispetto alla previsione della necessaria partecipazione di un ministro: ordinamenti federali come quello tedesco, infatti, nelle materie di competenza dei singoliLänder, non hanno un unico ministro, ma un ministro per ogniLand, e la previsione della partecipazione di un "ministro" creerebbe difficoltà di individuazione.
Esso si riunisce in varie formazioni: a seconda della questione all'ordine del giorno, ciascuno Stato membro sarà rappresentato da un'autorità a livello ministeriale responsabile di quell'argomento (affari esteri, affari sociali, trasporti, agricoltura, ecc.); ai rappresentanti degli Stati si aggiunge ilCommissario europeo responsabile del tema in esame.
La presidenza del Consiglio dell'Unione europea è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni sei mesi.
Le formazioni in cui si riunisce il Consiglio sono dieci, il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ne individua espressamente solo due. Ai sensi dell’art. 236 TFUE “il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata… una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio…”. Conformandosi a quanto previsto in tale disposizione, il Consiglio europeo ha adottato la decisione UE 2009/878 del 1 dicembre 2009 poi modificata dalla decisione UE 2010/594.
In base a quest'ultima decisione le formazioni in cui si riunisce il Consiglio sono le seguenti:
La Presidenza del Consiglio spetta a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre, secondo un sistema a rotazione semestrale stabilito da una deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio europeo (vd art. 16 par. 9 TUE e art. 236 TFUE)
IlConsiglio Affari generali assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio: prepara infatti le riunioni e ne assicura il seguito.
Ilcomitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio. È all'interno delle riunioni del COREPER che si svolgono gran parte delle discussioni e dei negoziati tra gli Stati membri.
Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamenti, direttive, decisioni, azioni comuni o posizioni comuni, raccomandazioni oppure pareri. Il Consiglio può inoltre adottare conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice,qualificata o all'unanimità, in base all'ambito di pertinenza.
Per la determinazione della maggioranza qualificata, fu introdotto con ilTrattato di Nizza il sistema del "voto ponderato", che attribuiva a ciascun Stato membro un determinato numero di voti (rapportato alla popolazione, con delle correzioni che riequilibravano la rappresentatività degli Stati meno popolati). Si riteneva raggiunta la maggioranza qualificata qualora:
si fosse raggiunta la maggioranza semplice dei membri del Consiglio (oppure dei 2/3, qualora la proposta da adottare non provenisse dallaCommissione);
si fosse raggiunta la maggioranza di 255 voti ponderati su 345 (poi diventati 260 su 352, in seguito all'ingresso della Croazia nell'UE).
Ogni Paese membro avrebbe inoltre potuto chiedere l'applicazione di un'ulteriore condizione, per assicurare che la maggioranza dei votanti rappresentasse almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione europea.
In seguito all'approvazione deltrattato di Lisbona (2007), fu prevista l'adozione a partire dal 31 ottobre2014 del sistema della "doppia maggioranza", in base al quale una decisione a maggioranza qualificata deve avere il supporto:
in caso di proposta di un atto presentato dalla Commissione o dall'Alto rappresentante, del 55% degli Stati membri (al 2018, 15 Stati su 28) che rappresentino il 65% della popolazione europea;
in tutti gli altri casi, del 72% degli Stati membri (al 2018, 20 Stati su 28) che rappresentino il 65% della popolazione europea.[5]
Fu tuttavia previsto un periodo transitorio, conclusosi il 31 marzo 2017, durante il quale ogni Stato avrebbe potuto richiedere l'applicazione del vecchio metodo di ponderazione dei voti per l'approvazione di una delibera.
Comparazione dei voti in Consiglio UE e Consiglio europeo