| Capo provvisorio dello Stato | |
|---|---|
| Sigla | CPS |
| Stato | |
| Tipo | Capo dello Statoad interim |
| In carica | Enrico De Nicola |
| Istituito | 16 marzo1946 |
| da | Umberto II |
| Predecessore | Re d'Italia |
| Operativo dal | 28 giugno1946 (ope legis)[1] |
| Soppresso | 1º gennaio1948 |
| da | Costituzione della Repubblica Italiana[2] |
| Successore | Presidente della Repubblica Italiana |
| Ultima elezione | 26 giugno 1947 |
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Ilcapo provvisorio dello Stato è stata una carica istituzionale dell'ordinamento giuridicoitaliano a cui furono attribuite le funzioni diCapo dello Stato nel periodo intercorrente fra l'abolizione dellamonarchia a seguito delreferendum del 2 giugno 1946 e l'entrata in vigore della nuovaCostituzione repubblicana.
La carica fu prevista dallo stessoLuogotenente del RegnoUmberto II di Savoia in attuazione delpatto di Salerno, con cui laMonarchia e ilComitato di Liberazione Nazionale concordavano di rinviare alla fine della guerra ogni decisione sulla forma istituzionale, nell'ipotesi di una transizione alla forma repubblicana. Successivamente, si scelse che la decisione non sarebbe più stata affidata alla deliberazione dell'Assemblea Costituente, ma direttamente al popolo tramite referendum a suffragio universale.[3]

Ildecreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946 n. 98[4], siglato dallo stesso Umberto di Savoia, stabiliva che qualora la«maggioranza degli elettori votanti» si fosse pronunciata in favore della Repubblica, al momento della proclamazione dei risultati le funzioni di Capo provvisorio dello Stato sarebbero state esercitate dalPresidente del Consiglio (art. 2, terzo comma).
Qualora invece la stessa maggioranza si fosse pronunciata in favore della Monarchia, sarebbe continuato il regime luogotenenziale allora vigente (art. 2, quarto comma).[5] Il 10 giugno laCorte di Cassazione procedette alla somma dei risultati parziali presenti nei soli verbali fino a quel momento trasmessi dagli uffici circoscrizionali, rimandando al 18 giugno la proclamazione definitiva integrata dai risultati delle sezioni mancanti e dalle decisioni sulle contestazioni.
Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, a fronte della situazione di stallo istituzionale e di tensione sociale segnata da proteste e manifestazioni violente culminate negli scontri di Napoli dell'11 giugno,[6] il Consiglio dei Ministri, in virtù della proclamazione non definitiva dei risultati, decise per l'immediata operatività dell'art. 2 terzo comma del decreto,[4] attivando così in capo alla carica di Presidente del Consiglio, all'epoca coperta daAlcide De Gasperi, la funzione accessoria di Capo provvisorio dello Stato, senza attendere la proclamazione definitiva dell'esito del referendum. I risultati definitivi furono ufficializzati dalla Cassazione il 18 giugno.
Il 28 giugno1946 l'Assemblea Costituente, a norma dell'art. 2, secondo comma, del citato decreto legislativo luogotenenziale[4], elesse capo provvisorio dello StatoEnrico De Nicola, al primo scrutinio, con 396 voti su 501[7], superando la maggioranza dei tre quinti dei 556 componenti richiesta dal decreto. Il giuramento del Capo provvisorio dello Stato avvenne ufficialmente il 1º luglio.[8]
La durata in carica dell'Assemblea Costituente, e conseguentemente del Capo Provvisorio dello Stato, sarebbe dovuta essere di un anno, ma la necessità di un largo accordo fra le forze politiche richiese un prolungamento del mandato dell'Assemblea e di De Nicola: come gesto di sensibilità istituzionale, adducendo motivazioni di salute, in vista della scadenza del suo mandato originale, il Capo provvisorio dello Stato presentò comunque le sue dimissioni il 25 giugno1947, ma il giorno seguente l'Assemblea Costituente decise di riconfermarlo al primo scrutinio con 405 voti su 431.[9]
Con l'entrata in vigore dellaCostituzione, il 1º gennaio1948, il Capo provvisorio dello Stato esercitò le attribuzioni e assunse il titolo diPresidente della Repubblica in forza della 1ª disposizione transitoria e finale dellaCostituzione, segnando così la mutazione della denominazione della carica.

Con riferimento alla carica del CapoProvvisorio dello Stato, ledisposizioni transitorie e finali della Costituzione promulgata il27 dicembre 1947[10] stabilirono che:
L'art. 87 identificò la carica di Presidente della Repubblica con quella di Capo dello Stato, in quanto rappresentante dell'unità nazionale.