MOTO PROPRIO DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO SETTIMO In data de 6 Luglio 1816 SULLA ORGANIZZAZIONE DELLAMMINISTRAZIONEPUBBLICA ESIBITO NEGLI ATTI DEL NARDI SEGRETARIO DI CAMERA NEL DI 14 DEL MESE ED ANNO SUDDETTO PIUS PP. VII MOTU PROPRIO Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divinacol potente appoggio de gloriosi Monarchi Alleati ricuperò questa Santa Sedele provincie di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di Benevento,e di Ponte Cervo, le quali erano state distaccate dal di lei dominio piùlungamente delle altre, nella impossibilità in cui Noi eravamo di regolare nelmomento il Governo stabile, a definitivo di esse Provincie, vi stabilimmo colmezzo dellEditto del Cardinale Nostro Segretario di Stato dei 5 Luglio delloscorso anno un Governo Provvisorio. Meno alcuni indispensabili cambiamenti, Noiconservammo temporaneamente nelle medesime quellordine di cose, che vitrovammo in allora; ma fino da quel momento facemmo sentire, che ci saremmoincessantemente occupati di un nuovo sistema generale di Amministrazionedefinitiva, il più conveniente ai veri, e solidi interessi del Nostro Popolo. Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare findallora un tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo ad effettosubito che ci fosse stato possibile. Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformitàdebbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle qualidifficilmente si può assicurare la solidità de Governi, e la felicità dePopoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più siavvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto nellordine dellanatura, quanto nel sublime edificio della Religione. Questa certezza cindussea procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto loStato appartenente alla Santa Sede. Presentava, egli è vero, lo Stato medesimoun modello di Legislazione, e di Ordine, fondato comera nei suoi grandiprincipj sulle invariabili regole della Religione, e Morale Evangelica, e sullaCanonica Giurisprudenza, la quale regolata dalla solida equità, e dal veracediritto della natura, ad onta delle calunnie, colle quali è stata attaccata,dovrà sempre riconoscersi come quella, che ricondusse lEuropa allo stato dicivilizzazione, da cui le irruzioni de Barbari laveano allontanata. Ma pureper giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile collanatura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità, cheè così utile ai pubblici, e privati interessi, perché, formato colla successivariunione di Dominj differenti, presentava un aggregato di usi, di leggi, diprivilegj fra loro naturalmente difformi, cosicchè rendevano una Provincia benespesso straniera allaltra, e talvolta disgiungeva nella Provincia medesimaluno dallaltro Paese. Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori dalla veritàdelle massime sopra enunciate, profittarono di ogni opportunità per richiamareai principj uniformi i diversi rami di pubblica Amministrazione, e Noi medesiminel cominciamento del Nostro Pontificato procurammo di servire in parte aqueste vedute medesime. La collisione però dei diversi interessi,lattaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi,ove si tratti di cangiare stabilimenti esistenti, ed usi inveterati, nonpermisero fin qui di condurre al compimento dellopera, che solo potè tentarsiin qualche parte. Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina, la qualesapientemente dispone le umane cose in modo, che talvolta donde sovrastanomaggiori calamità, indi sa trarre anche copiosi vantaggj, sembra che abbiadisposto, che le stesse disgrazie de trascorsi tempi, e linterrompimentomedesimo dellesercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero la strada aduna tale operazione, allorchè pacificate le cose si dasse luogo allaripristinazione delle legittime Potestà. Noi dunque credemmo di dover coglierequesto momento per compire lopera incominciata. Questa non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi perle circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle Provincierecentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questaSanta Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche instituzioni, e costumanze;onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno allantico ordine di cose.Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasiuniversalmente nei diversi oggetti di Amministrazione e di pubblica economia,nuovi lumi, che sullesempio di altre Nazioni dEuropa si sono pure acquistati,esigono indispensabilmente ladozione nelle dette Provincie di un nuovo sistemapiù adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa daquella di prima. Nellapplicare la mente a questi pensieri non abbiamo potutonon considerare, che sarebbe cosa mostruosa, e totalmente opposta a quelsistema di unità indicato di sopra, che una parte di un medesimo Stato riunitosotto il comando del Sovrano medesimo, ed insieme di una non tanto vastaestensione, fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dallaltra: chese le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste peròdebbono esser leggiere, e tali, che non tendano a distruggere lunità delsistema. Se pertanto in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo tempo dalPontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso cheimpossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notabile disgusto,o incomodo delle Popolazioni, diviene indispensabile per lintegrità del corpo,e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tuttele comprenda nella medesima uniformità. Rivolgendo quindi le Nostre più serie riflessioni a questaverità, Noi avremmo creduto di mancare a Noi stessi, e a quello zelo, cheanimar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de NostriSudditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitti i preziosi momenti, chela Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniformesistemazione di tutto lo Stato. Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelleProvincie felicemente ricuperate nellanno scorso un Provvisorio Governo, nontardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessarj alla sistemazionesuddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa,non poteva essere maggiormente sollecita; ed esigeva pure, che per mezzo di talprovvisorio regime si andassero raccogliendo le più esatte notizie sullo statoattuale delle Nostre Provincie, onde servir potessero di lume nella formazionedi un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convernir potesse a tutteindistintamente le Provincie della S. Sede. Fu ordinato da Noi, che nelconciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la prima diaccelerare il lavoro quanto più fosse possibile onde nel termine dellanno dallimpianto del Governo provvisoriovenisse pubblicato il sistema del Governo stabile, il quale messo in attivitàcon tutta questa sollecitudine, che permettono le predisposizioni necessariealla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda,che il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj diuniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema,ma benanche gli immensi vantaggi di esso: finalmente, che si procurasse diconservare, per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, queglistabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai Sommi PonteficiNostri Antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che lautilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarievicende; poiché né gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gliabusi, né la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere, scorgendo Noimedesimi tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi miglioratedalla ingegnosa investigazione degli uomini. A queste Nostre vedute ha corrisposto il Progettopresentatoci. Noi però a fine di procedere in cosa di tanta importanza, e ditanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lofacemmo sottoporre allesame della Congregazione Economica già da Noi deputata,e composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di altri egregjSoggetti, i quali e per le loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione,e di Governo, e per la consumata esperienza negli affari, e per la integrità, erettitudine dintenzioni credemmo più atti a portar giusto, e adeguato giudiziodi quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al pubblico bene. LaCongregazione medesima dopo aver tenute molte conferenze, nelle quali tutte leparti del Piano sono state diligentemente esaminate, e discusse, ci hapresentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerata, cisiamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione lerisoluzioni da Essa prese. Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte allapubblicazione di un Piano, che contribuisse colla uniformità dei principj alben essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentaregli effetti del Nostro amore Paterno. Già con li Editti dei 31 Maggio 1814, edei 5 Luglio 1815 facemmo provare a tutte le Nostre Provincie di prima, e diseconda ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una notabilediminuzione dei diversi rami delle pubbliche imposizioni. Niuna cosa essendo ditanta compiacenza al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei NostriSudditi, abbiamo sempre nudrito il dolce pensiero di accordar loro in questoincontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così lenorme peso decarichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra le Provincie componenti ilcessato Regno dItalia per i debiti inerenti al Monte chesisteva in Titolo I Organizzazione governativa Art. 1 Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in Destinandosi al Regime di qualcuna delle Delegazioni di primaclasse un Cardinale, la Delegazione assumerà il titolo diLegazione, ed il Cardinale prenderà il titolo, ed avrà tutti glionori diLegato, con quelle specialiprerogative, che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve. Art. 2 Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di Art. 3 La suddetta Tabella dimostra lestensione diciascuna Delegazione coi respettivi Governi. Art. 4 È stabilita in Roma una Congregazione particolarecomposta di Monsignor Segretario di Consulta, di un Chierico di Camera, e diMonsignor Segretario del Buon Governo, il quale assumerà le funzioni diSegretario per ricevere, ed esaminare stragiudizialmente, e per via di semplicimemorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per la rettificazione dellerespettive demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi. Art. 5 Lannesso Regolamento determina il tempo, ed il mododi trasmettere, ed esaminare i ricorsi, e di farne in seguito la relazione dasottoporsi allOracolo Sovrano. Art. 6 Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà,sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservatonelle respettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti diGoverno, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragiondi materia appartengono alle Potestà Ecclesiastiche, quelli, che riguardanolordine giudiziario civile, quelli, che spettano alla direzione del pubblicoErario, e quelli, che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, eForlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualchedeputazione speciale pel regolamento delle acque. Art. 7 Presso ogni Delegato vi sarannodue Assessori da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Delegato siprevarrà pel disbrigo degli affari. I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto quello,che non verrà ad essi attribuito specialmente a tenore dellArt. 28 del TitoloII., e degli Art. 77, e 79 del Tit. III. Art. 8 Presso ogni Delegato esisterà una Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nellaquale, attese le sue particolari circostanze, si permette, che i quattroIndividui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città. Art. 9 Questi Individui da nominarsi dal Sovrano dovrannoavere passato letà dianni trenta,essere di oneste famiglie, distinguersi pel loro costume, e per la loroistruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico, ocomunicativo, ovvero atteso lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di treanni. Art. 10 Si aduneranno presso il Delegato tre volte inciascuna settimana nei giorni, che verranno stabiliti, e straordinariamenteogni volta, che saranno del Delegato richiesti. Art. 11 Saranno consultati in tutti gli affari di qualcherilievo, in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime dellaDelegazione su i varj oggetti amministrativi. Art. 12 Il loro voto sarà consultivo. La risoluzionedefinitiva dipenderà dal Delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, e imotivi principali, a cui si appoggiano. Il Delegato nel rendere conto dellarisoluzione alla Segreteria di Stato, ed ai respettivi Dicasterj di Roma, dovràtrasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme alregistro. Art. 13 Ogni cinque anno si procederà alla rinnovazionedella Congregazione per mezzo dellestrazione a sorte da eseguirsi nellamaniera seguente. Nelle Delegazioni di prima classe due saranno i membri, chesortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno isortiti, ed uno il restante; in quei di terza uno soltanto sortirà. Si procederà allelezione in rimpiazzo dei sortiti a normadel Disposto nellart. 9. I sortiti potranno essere rieletti. Art. 14 Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed ascelta del Sovrano unSegretario Generale.Questi interverrà senza voto nella Congregazione; sarà incaricato dellaestensione delle risoluzioni, della scritturazione de registri, e delcarteggio. Non potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria diStato. Art. 15 I Governatori di primo, e secondo ordinedipenderanno intieramente dal Delegato nellesercizio delle loro facoltà,eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardanolordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno diloro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25 e 26 del Titolo II. Art. 16 Sarà in facoltà del Delegato regolare lacorrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, ofacendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine aquelli di secondo. Art. 17 I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti leCongregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dallamedesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto ildomicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo,che governano, né domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema sidichiara comune anche agli Assessori. Art. 18 I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominatidal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per liGovernatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordinesi spediranno le Lettere patenti. Art. 19 Rimane confermata labolizione delle giurisdizionibaronali nelle Provincie di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle marche,dUrbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Provincie, nellequali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dellEditto, chepubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30 Luglio 1814, i Governatori dascegliersi dai Baroni non potranno incominciare lesercizio del loro officio,se non precederà lapprovazione della Segreteria di Stato. Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizionebaronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senzabisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appreso talerinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi alleserciziodella giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per lisuccessori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la lorogiurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruomensuale, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrentiper la forza armata, non che ognaltra spesa necessaria alla rettaamministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria diStato. Art. 20 I Governatori baronali saranno obbligati, cometutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loropervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questiautorizzati dai Delegati a forma dellArt. 16. Art. 21 Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelledegli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogonei Titoli seguenti, nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che iGovernatori baronali non potranno esercitare, ma anche de diritti degli stessiBaroni. Art. 22 Nel distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatoricorrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi respettiviDicasterj della Capitale. Art. 23 Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia eVelletri, e del Prefetto de Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo rimangononella loro integrità. Titolo II Organizzazione dei Tribunali Civili Art. 24 Il potere giudiziario nelle materie civili nonentra nelle attribuzioni de Delegati. Art. 25 I Governatori nei respettivi luoghi saranno giudicicompetenti, 1° Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di 2° Nelle cause disommariissimopossessorio, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso,senzassumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il 3° Nelle cause dialimentidovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione: 4° Nelle cause didannidati nei respettivi territorj: 5° Nelle cause dimercedidovute agli Operaj giornalieri: 6° Nelle controversie, che insorgono in tempo di Art. 26 I giudicati dei Governatori nelle controversie, chenon oltrepassano il valore discudi dieci,in quelle di sommariissimo possessorio, di alimenti, di danni dati, di mercedi,di contratti nundinali, e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritturepubbliche, e private non attaccate di falsità, o di nullità, saranno soggettial ricorso soltanto indevolutivo;nelle altre controversie il ricorso avrà luogo insospensivo. Art. 27 Le appellazioni, che sinterporranno dai decretidei Governatori, saranno portate al Tribunale di prima istanza allaDelegazione. Art. 28 Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei dueAssessori eserciterà nelle cause minori la giurisdizione attribuita aiGovernatori nei tre precedenti articoli. Art. 29 Nelle cause, nelle quali hanno interesse i Baroni,i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti, che per la somma di Art. 30 In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituitoun Tribunale diprima istanzacomposto dicinqueGiudici con Il più anziano dei cinque, o tre Giudici farà le funzioni di Art. 31 Gli anzidetti Tribunali di prima istanzagiudicheranno sempre collegialmente nel numeronon minore di tre. In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno deiGiudici, sarà questo rimpiazzato dallAggiunto o da uno dei due Aggiunti, chesarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici. Art. 32 Se nei Tribunali composti di cinque Giudici, per lamoltiplicità delle cause, si crederà espediente di formare due turni diversi,apparterrà al tribunale medesimo il prendere questa risoluzione, che dovràessere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione, la quale rimarràaffissa alla porta della Cancelleria. In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici, destinando unodegli Aggiunti per completare quello, che rimarrebbe mancante di un Individuo,e lasciando laltro Aggiunto per supplire in caso di bisogno. Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione lecause, e nel margine dellelenco, che dovrà tenersi affisso in Cancelleria,sarà individuato, a qual turno ciascuna causa appartenga. Ogni causa dovrà consumarsi nel turno, a cui sarà statarimessa. Art. 33 Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figuradi Tribunale di appellazione a tenore degli Articoli 26, e 27 in tutte le causedi competenza dei Governatori, e degli Assessori, e giudicherà in prima istanzatutte le altre cause, ad eccezione di quelle, che sono riservate allegiurisdizioni speciali, come si dirà in appresso. Art. 34 Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze persentire a voce li difensori delle Parti. La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giornodestinato alludienza, e lo intimerà allaltra. Il Presidente invigilerà al buonordine da osservarsi nelleudienze. I Giudici potranno interporre nellatto stesso delludienza idecreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverràlAttuario, che ne terrà il registro. Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, esottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a questeffetto nei giorni, e nelleore destinate dal Presidente. Esse dovranno essere motivate. Art. 35 Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause diappellazione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò siegua di comuneconsenso. Art. 36 Il Tribunale di appellazione tanto di Bologna chedi Macerata sarà composto diSetteIndividui, e didue Aggiunti. Non potrà giudicare in numerominore di cinque. Art. 37 Il più anziano di età sarà il Presidente. IlRelatore sarà preso per turno. Art. 38 Il Presidente destinerà i giorni di udienza, edella proposizione delle cause. Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione ledisposizioni contenute nellart. 34. Art. 39 Il Tribunale dellA.C., (salvo il disposto negliarticoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma,) saràdi prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nellannessaTabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà inappresso. Art. 40 In vece di due, come è al presente, il dettoTribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stessotitolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togatocol titolo di A.C. Met, come è stato altra volta. Art. 41 Ognuno dei tre Luogotenenti giudicheràsingolarmente. 1° Nelle cause di un valore minore di scudi 825, che sarannodi sua competenza in prima istanza: 2° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o siaDistretto di Roma in seconda istanza: 3° Nelle cause di un valore inferiore ai scudi 300 giudicatein prima istanza da uno de suoi Colleghi. Art. 42 Il Tribunale dellA.C. giudicherà collegialmente, 1° In prima istanza nelle cause della Comarca di Romaeccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato: 2° In seconda istanza nelle cause di un valore minore discudi 825 giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni diPerugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, siadai singoli Luogotenenti: 3° In terza istanza nei giudicati difformi pronunciati daiGovernatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione: 4° Parimente in terza istanza nei giudicati difformi deiLuogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 300. Art. 43 Quando il Tribunale dellA.C. procederà in grado diappellazione, o ricorso della sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà compostodi altri due e dallA.C. Met. Art. 44 Quando procederà in terza istanza in ordine alledue sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente,che non ha giudicato, dellA.C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore dellaCamera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, oaltro Giudice in suo luogo. Art. 45 In tutti i casi, sempre, che il detto MonsignorUditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle causedeferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà difarlo, ed allora non interverrà lA.C. Met, che nel caso, in cui il suo votosia necessario per compire il numero di tre Giudici, a causa di legittimoimpedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti. Art. 46 La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tuttele cause di un valore maggiore di scudi 825 giudicate dai Tribunali di primaistanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bolognae Macerata. Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300, eminori di scudi 825 in caso di difformità dei precedenti giudicati. Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altriTribunali dappellazione, compreso quellA.C., siano difformi dai giudicati diprima istanza. Per le cause di un valore minore di scudi 300, in cui ligiudicati degli altri Tribunali dappellazione, compreso quello dellA.C.,siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il qualedeputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicarle definitivamente. Art. 47 Il Tribunale della Rota, così meritamente dapertutto rispettato, seguiterà ad essere composto dello stesso numero diSoggetti, conserverà intieramente tutte le sue onorificenze, preeminenze,prerogative, e privilegj, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà aprocedere ne suoi giudizj cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cuiha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane,quanto nellEcclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere. Art. 48 In tutti i giudizj le due sentenze conformi diprima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando ledue sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunalidi Roma nei modi prescritti di sopra. Art. 49 In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale delCampidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tantoin prima istanza, che in appellazione. Art. 50 Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che inRoma. Seguiterà ad esser composto dello stesso numero di Prelati. Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo dellecause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsidal Cardinal Prefetto, a ciascuno de quali presiederà il più anziano fra lisei componenti. La Parte, che ricorre, avrà lelezione del turno. Art. 51 Apparterrà a questo Tribunale privativamente ildiritto di circoscrivere, ossia di annullare gli atti giudiziali, e decreti, ele sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione. Non potrà però ordinare la circoscrizione, che per uno deitre seguenti capi di nullità, cioè per difetto o dicitazione, o digiurisdizione,o dimandatoda esprimersi, especificarsi nel rescritto. Sarà in facoltà della Segnatura rimettere, in seguito della circoscrizione,la causa o allo stesso Tribunale, il di cui giudicato è stato circoscritto, oai Tribunali dellA.C., o della Rota nelle respettive loro attribuzioni, comestimerà più conveniente. Potrà, quando lo crederà opportuno, delegare ai Giudici, o Tribunali,che devono giudicare sul merito, la facoltà di circoscrivere. Art. 52 Insorgendo questione di competenza de Tribunali,il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura. Art. 53 Nei giudicati conformi a tenore del dispostonellart. 48 non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere laesecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo, ed in grado di Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi, che o perfatti nuovamente scoperti, e provati con documenti autentici, i quali sianodecisivi, ovvero per una ingiustizia, che risulti o dal non essersi avutaragione nei giudicati di qualche legge, o dallessersi manifestamentecontravvenuto ad una legge vigente, Anche in questo caso la revisione si commetterà ai TribunalidellA.C., o della Rota, secondo le competenze respettive in ragione dellasomma. Art. 54 Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura atermini del precedente articolo accorderà lappellazione in grado direstituzione in intiero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi. Art. 55 Con quanto fin qui si è disposto nulla sinnova, erimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degliOrdinarj, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di loro competenza. Art. 56 Nelle cause, che riguardano linteresse dellaCamera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali. Art. 57 Saranno destinati nelle Provincie, riunendo (oveoccorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro iconfini della giurisdizione loro assegnata, saranno giudici di prima istanzanelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudiduecento. Art. 58 In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare lecause camerali di prima istanza, cumulativamente Monsignor Uditore delCamerlengato, e lUditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddetteconterranno un valore non eccedente li scudi 825. Se il valore delle cause contenute nelle respettivegiurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle diRoma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825, le causesuddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale compostocollegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Monsignor Presidentedella Camera, e dallUditore di Monsignor Tesoriere. Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle causegiudicate dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio sipotrà ricorrere al Tribunale della Camera. Art. 59 Dai giudicati di prima istanza del Tribunalecomposto come sopra, non che dai giudicati singolari similmente di primaistanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dellUditore di MonsignorTesoriere, lappellazione si deferirà al Tribunale della Camera. Art. 60 Il Tribunale della Camera procederà coi metodi giàstabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egualnumero di Chierici di Camera, al primo de quali presiederà il Decano, alsecondo il più anziano. La elezione del turno apparterrà allappellante. Art. 61 Quando vi sarà luogo allulteriore appellazione daun giudicato della Camera, questa sarà deferita allaltro turno, che non avràgiudicato. Art. 62 Colle disposizioni prese negli articoli antecedentinon sintende fatta alcuna innovazione alla spedizione, ed esecuzione deimandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazj, eda risposte dovute allErario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguireper qualunque somma, tanto dagli Assessori camerali, quanto cumulativamente daMonsignor Uditore del Camerlengato, e dallUditore di Monsignor Tesoriere,secondo le regole, e pratiche vigenti. Art. 63 Non vi saranno in appresso Giudici commissarj, néGiudici privativi. Art. 64 In materia contenziosa civile sono soppresse tuttele giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragionedelle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto inRoma, che nello Stato, salvo il disposto nellArt. 55, circa i TribunaliEcclesiastici, e nellArt. 49 circa quello del Campidoglio, e salve ancora legiurisdizioni della Congregazione de Vescovi e Regolari, del Tribunale dellaDateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, erespettivamente mantenute le giurisdizioni 1° Della Congregazione del Buon Governo a forma dellaCostituzione della San. Mem. di Benedetto XIV: 2° DellUditore del Camerlengo negli affari riguardanti imercati di Piazza Navona: 3° Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla suagiurisdizione: 4° DellAnnona nelle materie, che la riguardano a tenore deiPontificj Chirografi dei 31 Ottobre 1800, e 19 Settembre 1802: 5° DellAgricoltura nelle materie agrarie di sua strettacompetenza: 6° Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimentia norma delle facoltà, di cui attualmente è investito: 7° Del Giudice de mercenarj negli affari di sua competenza. Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati dellAnnona odella Grascia, questa si deferirà al Tribunale della camera; rispetto poi aigiudicati dellAgricoltura, qualora lappellazione avrà luogo, la medesima saràportata al Tribunale dellA.C., o della Rota, secondo le respettive lorocompetenze. Lo stesso si osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario inmateria di alimenti. Art. 65 Le cause nuove, che o privativamente, ocumulativamente appartenevano a tali tribunali, o Giudici particolari, e diprivilegio, che sono soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali disopra stabiliti. Art. 66 Quelle però, che si trovano già introdotte innanzii Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa,come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarj, eprivativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessiTribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia lesecuzione delpresente Moto proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunaliprocederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellazione,secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, dequali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delleCongregazioni particolari. Art. 67 La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali èriservata immediatamente al Sovrano. Art. 68 Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di primaistanza nelle Delegazioni, che non abbia passata letà di anni Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplentiad eccezione delletà, per la quale basterà, che abbiano oltrepassato gli anni Art. 69 Nei Tribunali di appellazione letà dei Giudicidovrà essere ditrentanni compiti;oltre la laurea, e gli altri requisiti dellonestà dei natali, e della buonacondotta, dovranno provare di avere lodevolmente atteso allesercizio del Foroalmeno per lo spazio di cinque anni. Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti, adeccezione delletà, che potrà essere sopra glianni venticinque, e della laurea dottorale. Art. 70 Sarà determinato un onorario fisso, e congruo aiGiudici, agli Attuarj, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, esclusoogni altro emolumento fuori di quelli, che verranno individualmente preservati.Ai Cursori, Balivi, ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto peril servigio, che dovranno prestare al Governo, ed al pubblico, lasciando, chepossano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno inservigio de privati, secondo le discrete tasse, che per ora saranno ordinatedai respettivi Delegati. Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno in casodi vacanza al Giudice, che verrà a mancare nel loro Tribunale. Si avranno anchein particolare considerazione nelle vacanze de Giudici di altri Tribunali, enella collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina deCancellieri, ed officiali suddetti, ponendosi però di concerto col Tribunale, econ i Governatori, ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa laSegreteria di Stato delle nomine da loro fatte. In caso, che alcuno dei suddetti officiali mancasse al suodovere, si potrà dal Tribunale respettivo sospendere dallofficio, e surrogarealtro provvisoriamente, dandone subito parte al Delegato, da cui dipenderà laremozione, e surrogazione definitiva. Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali,apparterrà per ora di prescrivere le regole per la continuazione, o ammissionedei Procuratori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovrannoda essi osservarsi nellesercizio delle loro funzioni; rimanendo su questoproposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi offici neiTribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che nonsia provveduto con altri regolamenti. Art. 71 Fino al termine prescritto per mettere in attivitàla presente Organizzazione, proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitarele loro funzioni nella maniera, con cui la esercitano attualmente. Allepocasuddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità, le cause passerannoavanti le Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno atenore del disposto nellArt. 66. Art. 72 Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono idecreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de minori, edaltri simili, de quali non vi è esercizio di giurisdizione contenziosa,apparterranno ai Delegati, ed ai capi de Tribunali in tutta la estensionedelle respettive giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti aiGovernatori. In Roma lesercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso iGiudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato ilLuogotenente del Governatore, che rimane soppresso. Art. 73 Fino alla pubblicazione di una nuova Legislazionesi continuerà lo stesso metodo di attitazione, che, si osserva presentementetanto in Roma, che nei respettivi luoghi dello Stato. Art. 74 Le leggi del diritto comune, moderate secondo ildiritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino allapubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò, che non sitroverà disposto diversamente nel presente Moto proprio. Art. 75 Colla maggiore speditezza compatibile con la maturitànecessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al qualeeffetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi piùestesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione dialtrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione daosservarsi nei giudizj Civili, Criminali e Commerciali, ed i metodi, diattitazione, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascunodi essi. Una Commissione composta di cinque Individui si applicheràalla formazione del Codice civile, e quello di procedura civile. Unaltracomposta dello stesso numero dIndividui attenderà alla formazione del Codicecriminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata dicinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti piùrinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio,e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste treCommissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottopostoallesame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, edaggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhidel Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici,cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno. Ttitolo III Organizzazione dei Tribunali Criminali Art. 76 La giurisdizione criminale si eserciterà nel modoseguente. Per comodo delle Popolazioni, e per maggiore speditezzanellamministrazione della giustizia, i Governatori locali di primo, e secondoordine procederanno dentro i limiti del respettivo loro territorio nei delittiminori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, econsiderate come equivalenti adun anno di opera inclusivamente. Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori diprimo, e secondo ordine si estenderà allintiero anno di opera, sarà luogoallappellazione sospensiva. Quanto ai Governatori, che esercitano lagiurisdizione baronale, restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione Art. 77 In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunalecriminale, il quale sarà composto di cinque Giudici, cioè del Delegato, che nesarà il Presidente, dei due suoi Assessori, di uno dei Giudici del Tribunale diprima istanza civile, e di uno deglIndividui componenti la Congregazionegovernativa. Questi ultimi due sederanno nel Tribunale per il corso di unanno, e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità, incominciando inciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovine di età, ericominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato lanno dellultimo. In caso di assenza, o impedimento di alcuno dei suddettiIndividui componenti il Tribunale, sarà in facoltà del Delegato di surrogarnealtro fra i Consiglieri, e Giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche per gliAssessori. Art. 78 I Tribunali criminali costituiti, come sopra, nellesingole Delegazioni saranno Tribunali di appellazione nelle cause giudicate daiGovernatori locali, nelle quali compete lappellazione a norma dellArticolo76. Art. 79 In queste medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizionecriminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegatodallaltro Assessore, che non avrà lesercizio della giurisdizione nelle causeminori civili. Art. 80 Nei delitti, per li quali è prescritta una penamaggiore di un anno di opera, il giudizio apparterrà al Tribunale criminale dellaDelegazione. Art. 81 Se la condanna pronunciata dal detto Tribunale noneccederà la galera, o lopera di cinque anni, non competerà al reolappellazionein sospensivo,fuorichè nel caso, in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o per lassoluzione,o per una pena minore; nel caso poi, che la condanna sia emanata a pieni voti,lappellazione non avrà luogo, cheindevolutivo. A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare lunanimitàdei voti, quando vi sia concorsa. Art. 82 Lappellazione nel caso espresso nellarticoloprecedente sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, eForlì al Tribunale di appellazione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino ePesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale dAppellazione diMacerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta. Art. 83 Se la condanna eccederà i cinque anni di galera, emolto di più, se sarà capitale, lappellazione si deferirà a respettivi treTribunali, come allarticolo precedente. Art. 84 Vi saranno in ogni capoluogo della Delegazione dueGiudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondoordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale saràobbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nellapropria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale dellaDelegazione. I suddetti due Giudici processanti saranno alloccorrenzaobbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei sopraenunciatiGovernatori. Art. 85 Assumendosi il Governo il peso di un congruomensile onorario per li suddetti Governatori, Processanti, Cancellieri, edaltri ministri, resta ad essi proibito di applicarsi i prodotti delle sportule,e delle inquisizioni criminali, le quali si esigeranno dai medesimi perrenderne conto a Monsig. Tesoriere Generale. Art. 86 Nei delitti commessi nei paesi, che compongono laComarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di appello dallecondanne pronunciate dai Governatori a termini della loro competenza. Art. 87 Il sistema lodevole rapporto alle appellazioni, chesi osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali diRoma, è conservato. Art. 88 Nei delitti comuni commessi dentro la città di Romasi procederà tanto dal detto Tribunale del Governo, quanto da quelli dellA.C.,del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti. Art. 89 Nei delitti per contravvenzioni e frodi commesse adanno dellErario, i Giudici Competenti in prima istanza saranno gli Assessoridel Tesorierato destinati nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali delCamerlengato, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare lappellazione dellecondanne degli Assessoriin devolutivosoltanto, quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di sc. 150compreso il valore della cosa cadutaincommissum, e della multa, e non porti pena afflittiva; nel caso poi, che lacondanna ecceda la somma di sc. 150 nella maniera espressa di sopra, o portipena afflittiva, competerà lappellazioneinsospensivo. Art. 90 Con le precedenti disposizioni non sintenderàderogato in alcuna parte alle giurisdizioni della Sagra Inquisizione, dellaCongregazione de Vescovi e Regolari, del Prefetto de Palazzi Apostolici, edel Tribunale militare, le quali in materia criminale continueranno adesercitarsi secondo il passato, come altresì nulla sintende innovato circa ilForo Ecclesiastico. Art. 91 Tutte le altre giurisdizioni criminali diprivilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano talio per ragione di persone, o per ragione di materia) sono abolite, ed in virtùdi questa abolizione quelli, che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche,dovranno, ancorchè si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loroazienda, ricorrere ai tribunali ordinarj, i quali però nel procedere, e nelcondannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime. Art. 92 Presso ogni Tribunale criminale vi sarà unDifensore de rei di officio nominato dal Sovrano. Potrà però linquisitoprevalersi di altro Difensore, purchè sia nel catalogo di quelli, che dovrannoessere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio dellaCongregazione governativa. Art. 93 Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratorefiscale, che sarà parimente scelto dal Sovrano. In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà collesolite sue attribuzioni in tutte quelle cose, che non si oppongono allepresenti disposizioni. Art. 94 In tutto ciò, che riguarda i Cancellieri, gliesecutori, la forza armata, e tuttaltro occorrente per lamministrazione dellagiustizia punitiva, sarà provveduto con separate istruzioni, che si daranno aiDelegati. Art. 95 Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale,la quale seguirà quanto prima, si procederà in tutto lo Stato colle leggiattualmente vigenti. Art. 96 Luso dei tormenti, e la pena della corda, amenduegià interdetti, rimangono perpetuamente aboliti, ed a questultima è surrogatala pena di un anno di opera. Art. 97 Le pene rimesse nellattuale Legislazione criminaleallarbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite, in quanto riguardinolesasperamento e laccrescimento di quelle comminate espressamente dallaLegge. Rispetto a quelle, che nei Bandi generali, o particolari, o in altreleggi sono rimesse interamente al detto arbitrio de Giudici, e Tribunali, nonpotranno mai le medesime eccedere un anno di opera; e solo rimarrà aiGiudiscenti, e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado,semprechè o la natura del delitto, o le circostanze, che lo accompagnano, liconvincano nella loro coscienza della giustizia, e della equità di talminorazione. Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avrannoluogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparireaffatto ogni pena rimessa allarbitrio del Giudice, e solo potrà in alcunidelitti fissarsi un minimo ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questilimiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, odiminuiscono la imputabilità dellazione delittuosa, le quali circostanzestesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge. Art. 98 Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente alCodice penale quello distruzione, o sia Procedura criminale, nella formazionedei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore.I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti iGiudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in linguaitaliana, e le sentenze saranno motivate. Art. 99 Le stesse regole saranno osservate per lelegittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto del seguentearticolo. Art. 100 Nelle cause capitali, quando il reo ricusi dilegittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confrontodei testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare. Art. 101 In tutto ciò, che riguarda le persone degliEcclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi, si osserverannole regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche, attualmente vigenti, erispetto allestrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate leforme Canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre, che si credesseopportuno dare in appresso. FONTE: Testo del 1816 reperito presso la Biblioteca Patetta diStoria del Diritto Italiano dellUniversità degli Studi di Torino. | Download in formato Word |