Nell'antica Roma unatabula rasa era una tavoletta dicera lisciata allo scopo di poter essere usata per scrivervi sopra. Il termine viene utilizzato metaforicamente per descrivere l'assenza o la cancellazione di ogni contenuto informativo antecedente una particolare situazione. La metafora è nata nell'ambito della filosofia aristotelica e successivamente scolastica per descrivere la mancanza di contenuti conoscitivi innati nella mente antecedenti l'azione dei sensi (realismo epistemologico), ma può anche descrivere l'azzeramento ("fare tabula rasa") o il disconoscimento di contenuti precedenti, ad esempio accordi fra persone, enti o stati. Con l'evolvere dei mezzi di scrittura, la metafora può talvolta essere sostituita con quella di "carta bianca".[1]
La metafora allude alla mancanza di conoscenze a priori nell'intelletto e, quindi, alla totale potenzialità di acquisizione da parte di esso di qualsiasiconoscenza. Con quest'espressione, già a partire daAristotele, si è espressa l'idea che l'essere umano nasce senza nulla di innato dal punto di vista conoscitivo, tesi rifiutata dalla filosofia idealista di Berkeley, Kant o Hegel e oggi contrapposta a quella che attribuisce più importanza alla componente biologica nella formazione dell'intelletto e dellapersonalità.
Negli ultimi anni, alcuni studiosi come ad esempioSteven Pinker,[2] basandosi su studi sugemelli, casi di adozioni o altri casi particolari, hanno sostenuto che ilpatrimonio genetico determina almeno in parte (innatismo) le caratteristiche ed il comportamento dell'individuo. Pinker descrive le attuali conoscenze scientifiche sull'argomento nel suo libro divulgativoTabula rasa (The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature).
Nel diritto internazionale, il termine "tabula rasa" viene infatti usato per indicare la condizione per cui, nel caso che avvenga la secessione di un territorio di uno stato e il riconoscimento di questo come stato indipendente o nel caso di severe modifiche alle istituzioni o strutture di uno stato esistente (per esempio caduta di una monarchia e promulgazione di una repubblica) o più semplicemente alla forma e al governo dello Stato stesso, i trattati che lo stato preesistente aveva precedentemente stipulato, sono considerati nulli e non più vincolanti per le nuove parti. Da precisare però che tale situazione non è automatica, in quanto dipende dalla natura dei trattati stessi, ad esempio se questi sono localizzabili su un determinato territorio (per esempio costruzione di una diga) o no, se si tratta di trattati internazionali stipulati solo con altri stati o con organi internazionali e se sono trattati che garantiscono diritti ritenuti fondamentali e quindi non derogabili. Non di rado, è lo stesso stato che precisa quali trattati intende rescindere o con accordi di devoluzione(nel caso della secessione del territorio di uno stato) e di successione, il nuovo stato dichiara di subentrare negli accordi stipulati precedentemente. Tutte queste condizioni sono parte della prassi internazionale per la stipulazione deitrattati internazionali.
(EN) Cajetan Cuddy,Tabula Rasa, NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA SUPPLEMENT 2012-13: ETHICS AND PHILOSOPHY. Eds. Robert L. Fastiggi and Rev. Joseph Koterski, S.J. 4 vols. Detroit, MI: Gale-Cengage Learning and the Catholic University of America Press, 2013: 1501–02.