Nell’ambito di unavotazione, ilsilenzio elettorale è l'interruzione dellacampagna elettorale che si effettua in occasione dielezioni (o anche di generiche votazioni, come ireferendum) per permettere all’elettore una riflessione sul voto da esprimere. Essa, generalmente è della durata minima di un giorno.
InItalia, come tutta la campagna elettorale, è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212[1], integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall'articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975[2].
Per effetto di questo articolo, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione sono altresì vietati comizi, riunioni dipropaganda elettorale diretta o indiretta inluoghi pubblici o aperti al pubblico ed affissione di stampati, giornali murali o altrimanifesti di propaganda (comma 1); inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (comma 2).
(Legge 4 febbraio 1985, n.10 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive)
Laratio di questa regola è che il cittadino, dopo aver ascoltato ed analizzato per molto tempo le proposte fatte e le ragioni esposte dalle varieforze politiche candidate durante lacampagna elettorale, abbia almeno un giorno a disposizione per riflettere in tranquillità e decidere a chi consegnare il voto che sta per esprimere.