Il termineveto, dal latino che significa vietare, proibire, interdire (anche: impedire, opporsi), (ointercesso) indica un atto formale con il quale un'autorità investita di tale potere è in grado di bloccare, temporaneamente o definitivamente, una deliberazione amministrativa, legislativa o politica emessa da un'altra autorità. In ambito meno formale indica generalmente, l'atto di aderire a una decisione o di partecipare a un evento.
Ildiritto di veto era riservato nell'anticaRoma aitribuni della plebe per bloccare provvedimenti emessi da altre autorità, compresi ilSenato o altri tribuni, che potessero danneggiare i diritti dellaplebe da loro rappresentata (iius intercessionis). Era posseduto solo dai tribuni, i quali erano ritenuti sacrosanti e intoccabili per questo motivo. Fu tolto dal dittatoreSilla nell'82 a.C. che favoriva la classe senatoria.
Sempre con il termineius intercessionis si indicava il diritto di ciascun magistrato nellemagistrature paritarie come ilconsolato di impedire le decisioni del collega. In tal modo i magistrati dovevano sempre evitare uno scontro diretto e trovare, se necessario, formule conciliative.
Potere di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
In realtà il diritto di veto non è esplicitamente menzionato nelloStatuto delle Nazioni Unite (art. 27, c.3) che recita testualmente:
"Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti...".
Ma il fatto che nel voto debbano essere necessariamente compresi i voti dei Membri permanenti porta implicitamente al veto, ad esempio quando uno dei suddetti membri si opponga alle deliberazioni del consiglio facendo mancare il suo voto. Per esempio per cinque volte l'URSS appose il veto all'ingresso nell'ONU dell'Italia che, per questa ragione, fu ammessa solo nel1955.[1]
Il termine è solitamente adoperato anche per indicare la richiesta, fatta dalpresidente dello Stato, di una nuova deliberazione di una legge approvata dalParlamento[2]. Questa richiesta può provocare la bocciatura definitiva della legge in ogni caso o se non riapprovata amaggioranza qualificata.
Dispone del "potere di veto", nel senso descritto, ilPresidente degli Stati Uniti d'America mentre, ad esempio, il presidenteitaliano dispone di un attenuato "potere di sospensione" o "veto sospensivo" poiché, se il Parlamento riapprova la legge anche a maggioranza semplice, non può rifiutarsi di promulgarla.
^Andrea Buratti,Fondare l'equilibrio: il veto sulle leggi nelle due costituenti settecentesche, Giornale di storia costituzionale: 23, I, 2012, Macerata: EUM-Edizioni Università di Macerata, 2012.