Undipartimento universitario è una struttura organizzativa che all'interno delleuniversità italiane promuove e coordina le attività di uno o più settori dellaricerca scientifica che siano omogenei per fini e per metodo.[1]
Lariforma Gelmini nel 2010 ha soppresso lefacoltà universitarie assegnando ad esso anche competenza nella didattica.
Sono stati introdotti dallalegge 21 febbraio 1980, n. 28, come luogo di sperimentazione organizzativa e didattica, accanto allafacoltà universitaria prevista dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592. L'art. 83, comma 1, delDecreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, lo definiva: "organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà". Esso, secondo l'art. 85, comma 1, dello stesso decreto "promuove e coordina l'attività di ricerca; organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali alla relativa attività didattica”.
Lalegge 30 dicembre 2010, n. 240, ha completamente modificato tale impostazione organizzativa, stabilendo all'art. 2, comma 2, che le università definiscono la loro articolazione organizzativa interna nei propri statuti, secondo i seguenti criteri:
Il dipartimento, dunque, diviene l'unità organizzativa di base dell'ateneo, sia per la didattica, sia per la ricerca, mentre in precedenza il suo ruolo era principalmente incentrato sulla ricerca, essendo la didattica - ad eccezione dei corsi per il dottorato di ricerca - essenzialmente affidata alle facoltà. Queste ultime vengono sostituite dalle "strutture di raccordo", che possono essere variamente denominate (facoltà, scuole ecc.) e la cui istituzione è facoltativa.
La costituzione dei dipartimenti è deliberata dalConsiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio delSenato Accademico in relazione alla disponibilità di risorse, locali e personale.
Ciascunprofessore,ricercatore,[assistente del ruolo ad esaurimento][non chiaro] afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei dipartimenti dell'ateneo nel quale svolge la propria attività di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato accademico.
La disattivazione dei dipartimenti viene deliberata dal Senato accademico, su proposta delConsiglio di Dipartimento, quando il numero dei professori, ricercatori, assistenti r.e. si riduce ad un terzo rispetto al numero degli stessi all'atto della costituzione.
I dipartimenti godono diautonomia amministrativa e finanziaria entro i limiti previsti dai regolamenti di ateneo.
Nell'ambito dell'autonomia amministrativa il dipartimento gestisce il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario che il Rettore assegna per il suo funzionamento.
Nell'ambito dell'autonomia finanziaria il dipartimento, in quanto centro di spesa con autonomia amministrativo-contabile, gestisce autonomamente le risorse finanziarie assegnate e approva, annualmente, il bilancio preventivo e quello consuntivo da allegare al bilancio generale dell'università.
L'organizzazione del dipartimento post-riforma, è disciplinata dallo statuto dell'ateneo. In genere gli statuti prevedono unconsiglio di dipartimento, nel quale siedono tutti iprofessori ericercatori, nonché rappresentanti degli studenti, deidottorandi di ricerca e del personale tecnico-amministrativo, e undirettore, eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori, sovente affiancato da unagiunta di dipartimento.
IlDirettore rappresenta il Dipartimento; è eletto tra iprofessori ordinari estraordinari,di ruolo efuori ruolo, con regime di impegno a tempo pieno, dal Consiglio di Dipartimento. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
IlConsiglio di Dipartimento è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei criteri di attuazione relativi.
LaGiunta di Dipartimento è organo propositivo e coadiuvante del Direttore del Dipartimento in merito alle mansioni dello stesso.
Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel Dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della Giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio di Dipartimento.
Le principali attribuzioni del Dipartimento sono:
L'esecuzione di alcune attribuzioni del Dipartimento richiede la collaborazione degli Organi del Dipartimento. In particolare:
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Controllo di autorità | Thesaurus BNCF57448 ·LCCN(EN) sh85141106 ·BNF(FR) cb122329789(data) ·J9U(EN, HE) 987007566084905171 |
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