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Codice penale (Italia)

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Disambiguazione – "Codice penale italiano" rimanda qui. Se stai cercando l'altro codice firmato come guardasigilli da Alfredo Rocco, vediCodice di procedura penale italiano del 1930.
Codice penale
Titolo estesoApprovazione del testo definitivo del Codice penale
StatoRegno d'Italia
Repubblica Italiana
Tipo leggeRegio decreto
LegislaturaXXVIII legislatura
ProponenteAlfredo Rocco
SchieramentoPNF
Promulgazione19 ottobre1930
A firma diVittorio Emanuele III
In vigore1º luglio1931
SostituisceCodice Zanardelli
Testo
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, in materia di "Approvazione del codice penale."

Ilcodice penale è lacodificazione e la principale raccolta di norme in materia didiritto penale nell'ordinamento italiano, altresì noto come "codice Rocco", dal nome delMinistro di grazia e giustizia delGoverno Mussolini che principalmente ne curò l'estensione,Alfredo Rocco.

Insieme allaCostituzione e alleleggi speciali è una dellefonti del diritto penale italiano, ancora oggi in vigore pur con numerose modifiche.

Storia

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Il primo codice penale del Regno d'Italia fu ilcodice penale sabaudo del1839 delRegno di Sardegna, esteso nel 1859 al resto della penisola durante la realizzazione dell'unità d'Italia. Tuttavia dal1861 al1889 convissero due codici penali distinti perché la Toscana continuò ad usare il proprio codice (che prevedeva l'abolizione dellapena di morte dal1859 dopo che era stata reimmessa nel1853). L'unificazione normativa avvenne con ilCodice Zanardelli, che porta il nome delMinistro di grazia e giustiziaGiuseppe Zanardelli e venne promulgato il 30 giugno1889, per entrare in vigore il 1º gennaio dell'anno seguente.

Durante ilgoverno Mussolini, la promulgazione dellalegge delega 4 dicembre 1925 n. 2260, consentì al governo di emendare il codice vigente; la nuova legislazione venne emanata il 19 ottobre1930, realizzata tecnicamente sotto la direzione del Manzini, e conRegio Decreto 19 ottobre1930, n. 1398, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale del 26 ottobre1930, n. 251 (straordinario)[1] entrato in vigore il 1º luglio 1931. Il regio decreto di promulgazione riporta incalce le firme del Re d'ItaliaVittorio Emanuele III, dell'alloraCapo del GovernoBenito Mussolini, e delMinistro di grazia e giustiziaAlfredo Rocco.

A partire dalsecondo dopoguerra, dopo le prime necessarie riforme del 1944 e del 1947 per adeguare il codice al nuovo ordinamento politico, numerose sono state le Commissioni di studio che hanno redatto relazioni ed articolati per l'approvazione di un nuovo codice penale e da più parti politiche ilcodice Rocco è stato ampiamente criticato. Inoltre, il mondo accademico e gli operatori del diritto si sono più volte espressi per la non procrastinabilità di un codice penale nuovo, moderno e pienamente aderente ai principi costituzionali.[2]

Nel corso degli anni è stato riformato progressivamente, con numerose modifiche apportate dalParlamento e dallagiurisprudenza dellaCorte costituzionale. Dette modifiche sono state molto numerose, ampie e importanti e hanno cambiato fisionomia al codice, ma senza un disegno unitario e non sempre in modo apprezzato dalladottrina giuridica.

Analisi

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La dottrina penalistica fascista, al contrario di quella di epoca liberale, proponeva un sostanziale spostamento dell’attenzione dal reato al soggetto che lo commettesse, andando a creare un modello di “uomo delinquente” (idea influenzata, in parte, dalle teorie diCesare Lombroso).[3] Ciò che andava punito non era più il reato, ma l’uomo stesso che veniva giudicato nelle sue componenti fisiche, psichiche, sociali e ambientali durante il processo. La pena, infine, andava commisurata alla pericolosità del delinquente, la quale avrebbe dovuto difendere e proteggere la società da quest’ultimo.

SecondoMario Sbriccoli il codice penale si trasformava, così, in un’arma nelle mani delloStato da usare contro i nemici della società che sarebbero, in realtà, i suoi stessi nemici. Questo era ritenuto il solo modo efficace per tutelare al contempo: loStato, la società e i cittadini. Fu fatto un attento lavoro di «torsione» dell’ordinamento penale «attraverso aggiustamenti, eccezioni, slittamenti, erosioni e svuotamenti» che hanno finito per sostituire quel «garantismo indulgenziale» del periodo liberale con quel «perseguimento repressivo»[4] proprio del regime fascista.

Le modifiche successive

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Il codice, pur mantenendo alcuni elementi di severità nella disciplina della responsabilità penale (peraltro smussati dalla giurisprudenza), è stato profondamente modificato, ammodernato ed epurato delle disposizioni più marcatamente anacronistiche e autoritarie, di matricefascista, che dopo l'instaurazione della repubblica risultarono in contrasto con la Costituzione. Tali profondi mutamenti hanno molto cambiato il codice e sono avvenuti sia attraverso numerose riforme parziali, sia mediante pronunce di illegittimità da parte dellaCorte costituzionale. Molti istituti del precedente codice Zanardelli sono stati ripristinati (esclusione della pena di morte, circostanze attenuanti generiche, reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, prova liberatoria per i delitti contro l'onore, reati contro il capo dello Stato, prevalenza della pena pecuniaria per i reati di vilipendio, pari tutela penale per tutte le religioni, punizione degli attentati politici solo nei casi di condotte violente) e gran parte delle innovazioni del codice Rocco sono state abrogate o dichiarate incostituzionali (pena di morte, associazione antinazionale, associazione internazionale senza autorizzazione, serrata e sciopero per fini contrattuali, attività antinazionale del cittadino all'estero, propaganda sovversiva o antinazionale, attentati e offese al capo del governo) o profondamente modificate (associazioni sovversive, boicottaggio).

Già nelperiodo luogotenenziale, comunque, si era provveduto a qualche importante emendamento; ad esempio, furono ripristinate le circostanze attenuanti generiche e fu abolita lapena di morte.[5]

In seguito sono avvenute anche altre riforme, sia nella parte generale che nella parte speciale. Nella parte generale sono intervenute modifiche in materia di liberazione condizionale, di bilanciamento delle circostanze, di concorso di reati, di sospensione condizionale della pena, di misure di sicurezza, di imputazione delle circostanze che aggravano la pena, di cause di giustificazione (scriminanti), l'introduzione del proscioglimento per speciale tenuità del fatto, delle pene sostitutive e dei percorsi di giustizia riparativa. Nella parte speciale sono avvenute riforme in tema di reati politici,[6] di delitti sessuali, di delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e altri ancora; i reati divilipendio politico e religioso sono tornati all'impostazione delCodice Zanardelli (con prevalenza della pena pecuniaria) e i delitti di attentato sono ora modellati sultentativo e in parte ridimensionati; è stato abolito il delitto di fatto diretto a turbare (anche solo pacificamente) gli organi costituzionali; sono state eliminate tutte le discriminazioni religiose e di genere inizialmente presenti nel codice; i reati di adulterio, concubinato, associazioni antinazionali e internazionali, propaganda sovversiva e antinazionale, duello e turpiloquio sono stati abrogati. Sono invece stati inseriti reati di terrorismo, di atti persecutori (stalking), contro l'ambiente, contro il sentimento per gli animali, contro l'eguaglianza e contro i beni culturali, nonché nuovi delitti a danno dei minorenni, per adeguare il nostro ordinamento alle mutate e nuove esigenze sociali. Inoltre sono stati notevolmente ampliati i reati procedibili a querela.

I progetti di riforma organica

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Una riforma complessiva del codice penale non è mai stata varata. Dopo la caduta del fascismo, la dottrina penalistica (Pannain, Delogu,Leone) ritenne infatti improponibile il ripristino dell'ottocentescoCodice Zanardelli, e osteggiò anche una riformaex novo, sostenendo che il rigoroso impianto tecnico del Codice Rocco bastasse tutto sommato a immunizzarlo, negli aspetti di fondo, dalla politicizzazione.[7] Quindi la «persistenza, sia pure più formale che sostanziale, di questo codice pare ravvisabile nella sua perfezione tecnico-giuridica»[8] che fece passare in secondo piano il coinvolgimento politico e ideologico diAlfredo Rocco. Ciò non significa che il codice sia rimasto immutato: nei decenni successivi sono intervenute numerose e importanti riforme, anche col ripristino di varie norme del codice Zanardelli (v.supra), ma senza un disegno unitario. Tutto ciò ha portato ad una perdita di compattezza e coerenza logica nel codice penale.

Le riforme intervenute sono state numerose, ampie e profonde, tuttavia non sempre nel senso auspicato dalla dottrina maggioritaria. Accanto a riforme di depenalizzazione e ridimensionamento sanzionatorio sono state introdotte riforme in senso più rigorista e repressivo, in particolare contro ilterrorismo ma non solo.

A distanza di decenni dall'entrata in vigore dellaCostituzione, la necessità di un codice nuovo e più moderno, ispirato, oltre che ai principi costituzionali, alle convenzioni internazionali e al tema deinuovi diritti, è da più parti avvertita,[9] e progetti di riforma complessiva sono stati presentati anche in sede istituzionale (si ricordano le esperienze delle commissioni ministeriali Pagliaro,progetto Riz e Grosso, del 1988 e 2001),[10] senza tuttavia andare in porto.

Struttura

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Il codice penale è organizzato in tre libri, a loro volta suddivisi in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli.

N° titoloTitoloArticoli
Libro IDei reati in generale1-240
Titolo IDella legge penale1-16
Titolo IIDellepene16-38
Titolo IIIDelreato39-84
Titolo IVDel reo e della persona offesa dal reato85-131
Titolo VDella non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena131-bis-149
Titolo VIDell'estinzione del reato e della pena149-184
Titolo VIIDelle sanzioni civili185-198
Titolo VIIIDellemisure amministrative di sicurezza199-240
Libro IIDei delitti in particolare241-649-bis
Titolo IDeidelitti contro la personalità dello Stato241-313
Titolo IIDeidelitti contro la pubblica amministrazione314-360
Titolo IIIDeidelitti contro l'amministrazione della giustizia361-401
Titolo IVDeidelitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti402-413
Titolo VDeidelitti contro l'ordine pubblico414-421
Titolo VIDeidelitti contro l'incolumità pubblica422-452
Titolo VI-bisDeidelitti contro l'ambiente452-bis-452-terdecies
Titolo VIIDeidelitti contro la fede pubblica453-498
Titolo VIIIDeidelitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio499-518
Titolo VIII-bisDeidelitti contro il patrimonio culturale518-bis-518-undevicies
Titolo IXDeidelitti contro la moralità pubblica e il buon costume519-544
Titolo IX-bisDeidelitti contro il sentimento per gli animali544-bis-544-sexies
Titolo XDeidelitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (abrogato)545-555
Titolo XIDeidelitti contro la famiglia556-574-ter
Titolo XIIDeidelitti contro la persona575-623-ter
Titolo XIIIDeidelitti contro il patrimonio624-649-bis
Libro IIIDellecontravvenzioni in particolare650-734-bis
Titolo IDellecontravvenzioni di polizia650-730
Titolo IIDelle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione731-734
Titolo II-bisDelle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza734-bis

Note

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  1. ^Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 251 del 26 ottobre 1930 parte prima «augusto.digitpa.gov.it», consultato in data 27 aprile 2014
  2. ^Critiche al codice Rocco, anche la sinistra vuole cambiarlo «Corriere.it», 19 giugno 2001
  3. ^ Diletta Aurora Della Rocca,La teoria del delinquente nato: Cesare Lombroso e l’antropologia criminale, suforensicnews.it, 4 gennaio 2022.
  4. ^ M. Sbriccoli,Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo, inQuaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 28, Milano, Giuffrè editore, 1999, p. 840.
  5. ^Decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
  6. ^I nuovi reati di opinione | Altalex, suAltalex.URL consultato il 6 giugno 2018.
  7. ^ Sarah Musio,L'opposizione della dottrina alla riforma del Codice Rocco, suAltrodiritto.unifi.it.URL consultato il 7 maggio 2014.
  8. ^ G. Neppi Modona, F. Colao e M. Pellissero,Alfredo Rocco e il codice penale fascista, inDemocrazia e Diritto, n. 48, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 10.
  9. ^ Tullio Padovani,Diritto penale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 2006, pp. 5-8,ISBN 88-14-13220-8.
  10. ^Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) - Relazione 15 luglio 1999, sugiustizia.it.URL consultato il 18 settembre 2019.

Voci correlate

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Altri progetti

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Altri progetti

Collegamenti esterni

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V · D · M
Delitti contro la persona nel codice penale italiano
Delitti contro la vita
el'incolumità individuale
Omicidio(art. 575) ·Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale(art. 578) ·Omicidio del consenziente(art. 579) ·Istigazione o aiuto al suicidio(art. 580) ·Percosse(art. 581) ·Lesione personale(art. 582) ·Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili(art. 583-bis) ·Omicidio preterintenzionale(art. 584) ·Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto(art. 586) ·Rissa(art. 588) ·Omicidio colposo(art. 589) ·Omicidio stradale(art. 589-bis) ·Lesioni personali colpose(art. 590) ·Abbandono di persone minori o incapaci(art. 591) ·Omissione di soccorso(art. 593)
Delitti contro l'onoreIngiuria(art. 594, abrogato) ·Diffamazione(art. 595) ·Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative(art. 598)
Delitti contro
la libertà individuale
Delitti contro la personalità individuale:Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù(art. 600) ·Prostituzione minorile(art. 600-bis) ·Pornografia minorile(art. 600-ter) ·Detenzione di materiale pedopornografico(art. 600-quater) ·Pornografia virtuale(art. 600-quater) ·Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(art. 600-quinquies) ·Impiego di minori all'accattonaggio(art. 600-octies) ·Tratta di persone(art. 601) ·Acquisto e alienazione di schiavi(art. 602) ·Plagio(art. 603, costituzionalmente illegittimo) ·Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro(art. 603-bis)

Delitti contro la libertà personale:Sequestro di persona(art. 605) ·Arresto illegale(art. 606) ·Indebita limitazione di libertà personale(art. 607) ·Abuso di autorità contro arrestati o detenuti(art. 608) ·Perquisizione e ispezione personali arbitrarie(art. 609) ·Violenza sessuale(art. 609-bis) ·Atti sessuali con minorenne(art. 609-quater) ·Corruzione di minorenne(art. 609-quinquies) ·Violenza sessuale di gruppo(art. 609-octies) ·Adescamento di minorenni(art. 609-undecies)

Delitti contro la libertà morale:Violenza privata(art. 610) ·Minaccia(art. 612) ·Atti persecutori(art. 612-bis) ·Stato di incapacità procurato mediante violenza(art. 613) ·Tortura(art. 613-bis) ·Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura(art. 613-ter)

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:Violazione di domicilio(art. 615) ·Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale(art. 615) ·Interferenze illecite nella vita privata(art. 615-bis) ·Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico(art. 615-ter) ·Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici(art. 615-quater) ·Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico(art. 615-quinquies)

Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:-Tra gli altri:Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza(art. 616) ·Rivelazione del contenuto di documenti segreti(art. 621) ·Rivelazione di segreto professionale(art. 622) ·Rivelazione di segreti scientifici o industriali(art. 623)
V · D · M
Delitti contro la pubblica amministrazione nel codice penale italiano
Delitti dei pubblici ufficialiPeculato(art. 314) ·Malversazione a danno dello Stato(art. 316bis) ·Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato(art. 316ter) ·Concussione(art. 317) ·Corruzione(artt. 318, 319, 319ter, 320) ·Induzione indebita(art. 319quater) ·Istigazione alla corruzione(art. 322) ·Abuso d'ufficio(art. 323) ·Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio(art. 325) ·Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio(art. 326) ·Rifiuto e omissione di atti d'ufficio(art. 328) ·Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità(art. 331) ·Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa(art. 334) ·Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa(art. 335)
Delitti dei privatiViolenza o minaccia a un pubblico ufficiale(art. 336) ·Resistenza a un pubblico ufficiale(art. 337) ·Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto(art. 337bis) ·Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario(art. 338) ·Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità(art. 340) ·Oltraggio a pubblico ufficiale(art. 341bis) ·Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario(art. 342) ·Oltraggio a un magistrato in udienza(art. 343) ·Millantato credito(art. 346) ·Traffico di influenze illecite(art. 346bis) ·Usurpazione di funzioni pubbliche(art. 347) ·Abusivo esercizio di una professione(art. 348) ·Violazione di sigilli(art. 349) ·Violazione della pubblica custodia di cose(art. 351) ·Turbata libertà degli incanti(art. 353) ·Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente(art. 353bis) ·Astensione dagli incanti(art. 354) ·Inadempimento di contratti di pubbliche forniture(art. 355) ·Frode nelle pubbliche forniture(art. 356)
V · D · M
Delitti contro il patrimonio nel codice penale italiano
Mediante violenza alle cose
o alle persone
Furto(art. 624) ·Sottrazione di cose comuni(art. 627) ·Rapina(art. 628) ·Estorsione(art. 629) ·Sequestro di persona a scopo di estorsione(art. 630) ·Usurpazione(art. 631) ·Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi(art. 632) ·Invasione di terreni o edifici(art. 633) ·Turbativa violenta del possesso di cose immobili(art. 634) ·Danneggiamento(art. 635) ·Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo(art. 636) ·Ingresso abusivo nel fondo altrui(art. 637) ·Uccisione o danneggiamento di animali altrui(art. 638) ·Deturpamento e imbrattamento di cose altrui(art. 639)
Mediante frodeTruffa(art. 640) ·Frode informatica(art. 640ter) ·Insolvenza fraudolenta(art. 641) ·Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona(art. 642) ·Circonvenzione di persone incapaci(art. 643) ·Usura(art. 644) ·Frode in emigrazione(art. 645) ·Appropriazione indebita(art. 646) ·Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito(art. 647) ·Ricettazione(art. 648) ·Riciclaggio(art. 648bis) ·Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(art. 648ter)
V · D · M
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