Delitto di Associazione di tipo mafioso | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II,Titolo V |
Disposizioni | art. 416 bis |
Competenza | tribunale collegiale |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | obbligatorio |
Fermo | consentito |
Pena |
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L'associazione di tipo mafioso è unreato previsto dalcodice penale italiano.
Fattispecie autonoma dal reato diassociazione per delinquere, venne introdotta dallalegge 13 settembre 1982, n. 646 (detta "Rognoni-La Torre" dal nome dei promotori) e quindi all'interno del V titolo della seconda parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante idelitti contro l'ordine pubblico.
Fino al 1982 per contrastare il fenomeno dellamafia in Italia, si faceva ricorso all'art. 416 c.p. che puniva l'associazione per delinquere, ma talefattispecie risultò ben presto inefficace di fronte alla vastità e alle dimensioni del fenomeno mafioso, e le sue manifestazioni tipiche. Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve n'erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416 delcodice penale.
A introdurre nel codice penale l'articolo 416-bis (rubricato "Associazione di tipo mafioso anche straniere") fu la legge 13 settembre 1982, n. 646, promulgata in seguito all'omicidio del segretario delPCI regionalePio La Torre, avvenuto il 30 aprile 1982, e di quello del prefetto di Palermo,Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre nellastrage di via Carini.
La nuova fattispecie prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali ci si trova di fronte a un'associazione di tipo mafioso. Illegislatore così prese atto della tipica manifestazione del fenomeno mafioso, definendone alcuni tratti specifici per la prima volta nel 1982.
Infatti la definizione normativa di associazione di tipo mafioso di cui al terzo comma dell'art. 416-bis è:
Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa un'associazione è quindi la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione disoggezione e diomertà che ne deriva.
Gli obiettivi sono:
Gli ultimi due obiettivi sono stati inseriti dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nell'ambito delle misure adottate a seguito dellestragi di Capaci e divia D'Amelio. La norma prevede inoltre che anche nei casi di confisca di cui all'art. 444 delcodice di procedura penale, si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
L'art. 416-bis dispone quindi laconfisca dei beni, per tutte le associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate. Inoltre la legge 7 marzo 1996, n. 109 ha introdotto nell'ordinamento italiano la previsione del riutilizzo dei beni sequestrati per finalità sociali assegnandoli a enti locali, associazioni o cooperative.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF63078 |
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